Brevi riflessioni sul concetto di induzione nel delitto di concussione

AutoreVeneto D'Acri
Pagine535-540

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@1. Note introduttive

Com'è noto, la portata del concetto di induzione di cui al delitto di concussione è fortemente controversa in dottrina 1. La sua esatta interpretazione è tuttavia di fondamentale importanza, non tanto al fine di distinguere le ipotesi di concussione per induzione da quelle di concussione per costrizione, quanto soprattutto per individuare criteri differenziali accettabili onde distinguere la concussione da altre fattispecie criminose, prime fra tutte quella di corruzione e quella di truffa aggravata ex art. 61 n. 9) c.p. o quella aggravata di cui al n. 2) cpv. dell'art. 640 c.p. Prima di esaminare i vari indirizzi interpretativi avanzati in dottrina per individuare la portata del concetto di induzione, pare necessario sottolineare alcuni cenni generali sul delitto di concussione che saranno poi richiamati nel prosieguo della trattazione.

La concussione attualmente è prevista e punita come delitto dall'art. 317 del codice penale all'interno del capo che sanziona i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Più in particolare detta disposizione punisce la condotta del pubblico ufficiale (ovvero dell'incaricato di un pubblico servizio) che, abusando della sua qualità ovvero dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. La pena prevista è della reclusione da quattro a dodici anni, nonché dell'interdizione (perpetua o temporanea, a seconda che la pena in concreto inflitta superi o meno determinate soglie) dai pubblici uffici.

Il codice Zanardelli del 1889 contemplava i delitti di concussione negli artt. 169 e 170, tenendo distinte le ipotesi di concussione mediante costrizione, altrimenti detta esplicita o violenta, dalla diversa ipotesi di concussione mediante induzione, conosciuta altresì come implicita o fraudolenta e punita con una pena meno grave. Lo stesso codice, nel secondo comma dell'art. 170, prevedeva, all'interno della concussione implicita, quella particolare ipotesi conosciuta come «concussione negativa» che si configurava allorquando il pubblico ufficiale riceveva la prestazione indebita giovandosi dell'errore altrui.

Il codice vigente, espunta dalla concussione quest'ultima eterogenea figura, ha ricondotto nel campo di applicazione di un'unica disposizione le due distinte ipotesi di concussione esplicita ed implicita. L'attuale formulazione della norma rappresenta, quindi, il prodotto degli sforzi del legislatore del 1930 intesi a creare una formula unificatrice, di sintesi che contemplasse in una sola fattispecie incriminatrice diverse condotte ritenute suscettibili di una comune valutazione riprovevole 2.

Così ridefinito, il delitto di concussione, nonostante l'avvertito bisogno di riconsiderare la fattispecie al fine di risolvere la problematica di differenziazione che da sempre contraddistingue l'interpretazione di questo reato (soprattutto rispetto alla fattispecie contigua di corruzione), non ha subito nel tempo sostanziali modifiche. Soltanto la recente riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, operata con la legge 26 aprile 1990 n. 86, ha apportato alcune modifiche, peraltro abbastanza marginali ai fini del tema che si va trattando 3.

@2. Oggettività giuridica del reato

La ratio essendi delle norme in tema di concussione e, quindi, il fine perseguito dal legislatore con l'incriminazione dei relativi fatti è quello di evitare che i pubblici ufficiali ovvero gli incaricati di pubblici servizi si avvalgano dei poteri connessi alla loro funzione ovvero della loro posizione per procurarsi, da persone che hanno rapporti o contatti con l'amministrazione pubblica, vantaggi loro non spettanti.

L'oggetto giuridico del reato - ossia il bene o interesse, individuale o superindividuale, esplicito od implicito, preesistente alla norma ed assunto ad elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice 4 - non si identifica evidentemente con lo scopo della norma, ma va invece individuato per altra via. Secondo parte della dottrina, sensibile alle dimensioni costituzionali dell'illecito penale, l'interesse tutelato in via primaria dalle norme in tema di concussione è quello al regolare funzionamento della pubblica amministrazione che, come chiarisce l'art. 97 della Costituzione, si estrinseca nell'interesse al «buon andamento» nonché alla «imparzialità» della stessa 5.

Ed infatti il buon andamento verrebbe leso per effetto dell'abuso dell'attività pubblica esplicata, con strumentalizzazione dell'attività stessa in vista del perseguimento di un interesse egoistico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

Parimenti sarebbe leso l'interesse all'imparzialità della pubblica amministrazione, in quanto la condotta abusiva dell'agente costituisce uno sviamento, per fini privati, dai compiti che istituzionalmente incombono sul pubblico ufficiale, la cui attuazione deve invece prescindere dalla valutazione di interessi privati.

Parte della dottrina ritiene che la tutela del patrimonio e la libertà di autodeterminazione della vittima non ricadano all'interno dell'oggettività giuridica del reato 6, di tal che gli interessi dei privati troverebbero nella norma di cui all'art. 317 c.p. una tutela soltanto subordinata e indiretta.

Tuttavia la dottrina maggioritaria 7 e la prevalente giurisprudenza 8 accolgono la tesi che individua nella concussione un delitto plurioffensivo, che offende cioè necessariamente più beni giuridici. Tali sarebbero, oltre al buon andamento ed all'imparzialità della pubblica amministrazione, anche il patrimonio e la libertà di autodeterminazione del privato.

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L'assunto sembra da condividere per almeno due ordini di motivi: in primis perché la stessa parola «concussione», nel suo comune e letterale significato, richiama l'idea dell'uso della violenza per carpire ad altri qualcosa, coartandone la libertà di autodeterminazione 9; in secondo luogo perché, da una attenta analisi della struttura del reato in esame, si evince che ai fini della integrazione della fattispecie criminosa è necessario, non solo l'abuso della qualità o dei poteri, ma anche la costrizione ovvero l'induzione di taluno a dare o promettere denaro od altra utilità. Si tratta in altri termini di una condotta di prevaricazione non già fine a se stessa, ma finalizzata ad un arricchimento indebito, di guisa che non è improprio affermare che la concussione, pur non rientrando tra i delitti contro il patrimonio, offende comunque il patrimonio ovvero, in ogni caso, rientra tra quelli determinati da motivi di lucro.

In conclusione, il delitto di concussione pare avere natura plurioffensiva, in quanto da un lato porta offesa all'imparzialità ed al buon andamento della pubblica amministrazione e, dall'altro, produce ipso facto la lesione della sfera privatistica del privato, per quanto attiene in particolare all'integrità del suo patrimonio ed alla libertà del suo consenso. Ne consegue che soggetti passivi del delitto in esame sono contemporaneamente e necessariamente la pubblica amministrazione e la persona che da o promette l'utilità indebita.

@3. Il delitto di concussione quale reato proprio

Il delitto di concussione può essere commesso soltanto dal pubblico ufficiale ovvero dall'incaricato di un pubblico servizio 10.

A norma dell'art. 357 c.p. sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, intesa quest'ultima siccome disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Per incaricati di un pubblico servizio si intendono invece coloro che prestano un pubblico servizio, ed è tale il servizio disciplinato da norme di diritto pubblico e caratterizzato dalla mancanza di poteri di natura deliberativa, autoritativa e certificativa propri delle pubbliche funzioni (art. 358 c.p.). Trattasi pertanto di una categoria residuale rispetto a quella dei pubblici ufficiali, nella quale tuttavia non rientrano quei soggetti che svolgono semplici mansioni di ordine ovvero prestazioni di opere meramente materiali.

Trattandosi di un delitto che può essere commesso soltanto dai predetti soggetti la concussione rientra indubbiamente nella categoria dei reati propri, ovverosia quei reati che possono essere commessi soltanto da chi riveste una particolare posizione o qualifica, idonea a porre il soggetto in una speciale relazione con l'interesse tutelato. Secondo l'insegnamento della dottrina i reati propri sono ulteriormente differenziabili a seconda che il possesso della qualifica determini la stessa punibilità del fatto (reati propri in senso puro) ovvero determini soltanto un mutamento del titolo di reato (reati propri in senso lato) 11 12. Il delitto di concussione, come emergerà più chiaramente nel prosieguo della trattazione, rientra nella sottocategoria dei reati propri in senso stretto, in quanto la qualifica di pubblico ufficiale (ovvero di incaricato di un pubblico servizio) in capo al soggetto agente determina non un mutamento del titolo di reato (come nel caso di appropriazione indebita che diventa peculato allorché il soggetto agente è un pubblico ufficiale), ma la stessa punibilità del fatto in quanto condiziona la stessa configurabilità della condotta incriminata. In altri termini, il fatto di concussione, per come emerge dalla struttura della fattispecie, può essere commesso soltanto da un pubblico ufficiale ovvero un incaricato di un pubblico servizio in quanto soltanto costoro possono abusare della loro qualità o dei poteri connessi alla loro qualifica.

@4. La condotta incriminata

La condotta incriminata dal delitto di concussione si compone di vari elementi riassumibili nell'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto attivo, nella costrizione o induzione della vittima e nella dazione o...

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