LEGGE 31 dicembre 1991, n. 431 - Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale

Coming into Force31 Gennaio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/01/16/092G0017/CONSOLIDATED/19981203
Published date16 Gennaio 1992
Enactment Date31 Dicembre 1991
Official Gazette PublicationGU n.12 del 16-01-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione delle imprese navalmeccaniche, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere i contributi di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come sostituito dall'articolo 6 della legge 22 marzo 1985, n. 111, all'articolo 7 della medesima legge n. 111 del 1985, nonche' agli articoli 2, 6, 7 e 14 della legge 14 giugno 1989, n. 234, con le modalita' stabilite dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma. Sono a tal fine autorizzati, nel triennio 1991-1993, limiti di impegno in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1991, di lire 85 miliardi per l'anno 1992 e di lire 80 miliardi per l'anno 1993.

  2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali, il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere i contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 234 del 1989, nonche' agli articoli 11 e 12 della medesima legge, come interpretati e integrati dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, con le modalita' stabilite dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma. Sono a tal fine autorizzati, nel triennio 1991-1993, limiti di impegno in ragione di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 20 miliardi per l'anno 1993.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. Per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 1, il Ministro della marina mercantile autorizza le imprese beneficiarie ad accendere mutui in lire italiane, nei limiti degli importi del contributo concesso, con istituti di credito nazionali od europei, i quali possono operare anche in deroga alle proprie norme statutarie.

  2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 e' a carico dello Stato ed i relativi importi sono corrisposti direttamente agli istituti di credito che hanno concesso i mutui anzidetti, alle scadenze di cui al comma 3, in venti rate semestrali, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della marina mercantile. Con lo stesso decreto sono individuati gli istituti di credito che intendono operare nel settore.

  3. I contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 prevedono un piano di ammortamento con scadenze semestrali, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, per la durata di dieci anni.

  4. I contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 prevedono un tasso di...

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