Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione delle imprese navalmeccaniche, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere i contributi di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come sostituito dall'articolo 6 della legge 22 marzo 1985, n. 111, all'articolo 7 della medesima legge n. 111 del 1985, nonche' agli articoli 2, 6, 7 e 14 della legge 14 giugno 1989, n. 234, con le modalita' stabilite dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma. Sono a tal fine autorizzati, nel triennio 1991-1993, limiti di impegno in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1991, di lire 85 miliardi per l'anno 1992 e di lire 80 miliardi per l'anno 1993.
Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali, il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere i contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 234 del 1989, nonche' agli articoli 11 e 12 della medesima legge, come interpretati e integrati dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, con le modalita' stabilite dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma. Sono a tal fine autorizzati, nel triennio 1991-1993, limiti di impegno in ragione di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 20 miliardi per l'anno 1993.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.