DELIBERAZIONE 25 marzo 1998 Rideterminazione delle modificazioni tariffarie adottate con i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15 e 29 dicembre 1993, n. 17. (Deliberazione n. 28/98)
L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 marzo 1998,
Premesso che:
l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122 (di
seguito: legge n. 122/1997), stabilisce che l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') ridetermini le
modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei
prezzi con i provvedimenti 14 dicembre 1993, n. 15 (di seguito: CIP
n. 15/93) e 29 dicembre 1993, n. 17 (di seguito: CIP n. 17/93), ferma
restando l'articolazione delle tariffe;
il comma 3 del medesimo articolo dispone che il provvedimento
dell'Autorita' deve essere adottato secondo le procedure stabilite
dall'Autorita' stessa ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481
(di seguito: legge n. 481/1995), "in base ad una nuova istruttoria
che accerti l'entita' complessiva delle modificazioni giustificate,
alla data dei provvedimenti adottati dal Comitato interministeriale
dei prezzi di cui al comma 2, dal rispetto degli obiettivi
economicofinanziari dei soggetti esercenti il servizio armonizzati
con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale
e di uso efficiente delle risorse, come indicati dall'articolo 1,
comma 1, della medesima legge n. 481 del 1995";
il successivo comma 4 prevede che l'Autorita' "nell'assumere le
rideterminazioni di cui al comma 2, stabilisce anche le modalita'
secondo le quali le imprese esercenti il servizio elettrico
effettueranno nei confronti di ciascun utente un eventuale
conguaglio, a decorrere dall'esercizio 1998, tale da compensare le
differenze tra gli introiti tariffari verificatisi durante la vigenza
del citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.
15 del 1993 e quelli determinati in base all'istruttoria di cui al
comma 3";
con delibera 4 luglio 1997, n. 77/97, l'Autorita' ha avviato il
procedimento per la formazione del provvedimento previsto dalla legge
n. 122/1997;
Visto il contratto di programma stipulato tra il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel in data 10
aprile 1991 ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 9 gennaio
1991, n. 9;
Vista la delibera dell'Autorita' 16 maggio 1997, n. 44/97, in base
alla quale e' stato approvato il Regolamento per le audizioni
periodiche delle formazioni associative di consumatori e utenti,
delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle
imprese e dei lavoratori e per lo svolgimento di rilevazioni sulla
soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi;
Vista la delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, in base
alla quale sono state approvate disposizioni generali in materia di
svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di sua
competenza;
Considerato l'esito del procedimento avviato...
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