DELIBERAZIONE 25 marzo 1998 Rideterminazione delle modificazioni tariffarie adottate con i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15 e 29 dicembre 1993, n. 17. (Deliberazione n. 28/98)

L'AUTORITA'

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 marzo 1998,

Premesso che:

l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122 (di

seguito: legge n. 122/1997), stabilisce che l'Autorita' per l'energia

elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') ridetermini le

modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei

prezzi con i provvedimenti 14 dicembre 1993, n. 15 (di seguito: CIP

n. 15/93) e 29 dicembre 1993, n. 17 (di seguito: CIP n. 17/93), ferma

restando l'articolazione delle tariffe;

il comma 3 del medesimo articolo dispone che il provvedimento

dell'Autorita' deve essere adottato secondo le procedure stabilite

dall'Autorita' stessa ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481

(di seguito: legge n. 481/1995), "in base ad una nuova istruttoria

che accerti l'entita' complessiva delle modificazioni giustificate,

alla data dei provvedimenti adottati dal Comitato interministeriale

dei prezzi di cui al comma 2, dal rispetto degli obiettivi

economicofinanziari dei soggetti esercenti il servizio armonizzati

con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale

e di uso efficiente delle risorse, come indicati dall'articolo 1,

comma 1, della medesima legge n. 481 del 1995";

il successivo comma 4 prevede che l'Autorita' "nell'assumere le

rideterminazioni di cui al comma 2, stabilisce anche le modalita'

secondo le quali le imprese esercenti il servizio elettrico

effettueranno nei confronti di ciascun utente un eventuale

conguaglio, a decorrere dall'esercizio 1998, tale da compensare le

differenze tra gli introiti tariffari verificatisi durante la vigenza

del citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.

15 del 1993 e quelli determinati in base all'istruttoria di cui al

comma 3";

con delibera 4 luglio 1997, n. 77/97, l'Autorita' ha avviato il

procedimento per la formazione del provvedimento previsto dalla legge

n. 122/1997;

Visto il contratto di programma stipulato tra il Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel in data 10

aprile 1991 ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 9 gennaio

1991, n. 9;

Vista la delibera dell'Autorita' 16 maggio 1997, n. 44/97, in base

alla quale e' stato approvato il Regolamento per le audizioni

periodiche delle formazioni associative di consumatori e utenti,

delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle

imprese e dei lavoratori e per lo svolgimento di rilevazioni sulla

soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi;

Vista la delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, in base

alla quale sono state approvate disposizioni generali in materia di

svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di sua

competenza;

Considerato l'esito del procedimento avviato...

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