n. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 giugno 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Abruzzo, in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 del 9 aprile 2014, nella sua integrita', ovvero, in via subordinata, quanto meno nell'art. 1, comma 1, lettera b), come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2014. Fatto in data 9 aprile 2014, sul n. 14 del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e' stata pubblicata la legge regionale 27 marzo 2014, n. 15, recante "Modifica ed integrazione alla L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni". In particolare, nell'intervenire sui due richiamati, precedenti testi di legge, il Legislatore regionale ha introdotto norme relative alla possibilita' di regolarizzazione di attivita' produttive svolte su aree industriali in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 1, comma 1, lett. a)), e norme sulla gestione delle infrastrutture idriche, con particolare riferimento alla determinazione delle tariffe per gli utenti del servizio idrico integrato (art. 1, comma 1, lett. b). L'art. 2, infine, contiene disposizioni in materia di riordino territoriale dei Comuni della Regione. La legge nel suo complesso appare emessa in carenza di potere sulla base delle considerazioni che si andranno a sviluppare in prosieguo, e in violazione degli artt. 121, 122 e 123 Cost., dei principi fondamentali dell'ordinamento in materia di prorogatio nonche' dell'art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo quale norma interposta. Inoltre e comunque, in via subordinata, come si precisera' piu' avanti, talune delle specifiche prescrizioni ivi contenute eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni costituzionali e illegittimamente invasive delle competenze dello Stato. La legge n. 15/2014 della Regione Abruzzo deve pertanto essere impugnata, come con il presente atto effettivamente la si impugna, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, nella sua integrita' o quanto meno con riferimento alle norme specificate in epigrafe, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di diritto. 1.1. Va premesso che il mandato elettivo del Consiglio della Regione Abruzzo e' pervenuto alla sua naturale scadenza il 15 dicembre del 2013. Come visto in precedenza, la L. n. 15/2004 reca la data del 27 marzo 2014 ed e' stata pubblicata sul B.U.R.A. in data 9 aprile 2014. 1.2. Anche a seguito delle modifiche introdotte con la legge costituzionale n. 1/1999, i poteri di determinazione della "forma di governo e [de]i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento" della Regione sono rimessi dalla Costituzione alla competenza statutaria regionale e devono essere esercitati "in armonia con la Costituzione" (art. 123 Cost.);

spetta poi al Legislatore regionale (cfr. art. 121 Cost.) di disciplinare "il sistema di elezione ... del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali ... nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi" (art. 122 Cost.). In applicazione di dette regole fondamentali, l'art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo prevede che, "nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura: a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo...

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