n. 97 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 ottobre 2013 -

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palmo Chigi, Piazza Colonna 370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con riferimento alle seguenti disposizioni: comma 1, alinea e lett. a) dell'art. 61, ove applicabile ricomprendendo nell'aumento di gettito, derivante dalle misure previste dagli articoli 5, comma 1, e 55, da utilizzare a copertura degli oneri derivanti allo Stato per effetto delle disposizioni indicate nell'alinea, anche la parte relativa a tributi riscossi in Sicilia e quindi di spettanza della Regione, per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto nonche' delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. 1074 del 1965 e in particolare dell'art 2;

comma 2 dell'art. 5, ove applicabile ricomprendendo nelle maggiori entrate come ivi previste e destinate anche la parte relativa a tributi riscossi in Sicilia e quindi di spettanza della Regione, per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto nonche' delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965 e in particolare dell'art. 2;

le suindicate norme in combinato disposto ove, per effetto del medesimo, non risulti salvaguardata la spettanza alla Regione delle maggiori entrate riscosse nel suo territorio per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 55, sempre per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto nonche' delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965 e in particolare dell'art. 2;

l'art. 85, comma 1, ove applicabile ricomprendendo fino all'anno 2024 nella quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art.28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai Capi I e II del titolo III, anche la parte di gettito riscossa in Sicilia e percio' spettante alla Regione a partire dal periodo successivo a quello di cinque anni stabilito dal citato art.28, comma 2, per violazione dell'art. 36 dello Statuto nonche' delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965 e in particolare dell'art. 2. Fatto e diritto Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 20 agosto 2013, e' stata pubblicata la legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia». Detto decreto, quale risulta convertito in legge, reca, fra le altre, disposizioni che interessano la materia delle entrate tributarie di spettanza della Regione siciliana. Si fa riferimento agli articoli di seguito indicati, recanti rispettivamente: Art. 5, comma 1, estensione della platea delle societa' soggette alla c.d. Robin Hood tax per effetto dell'abbassamento della base imponibile su cui applicare tale addizionale IRES, stante che le soglie di ricavi e di reddito imponibile gia' fissate rispettivamente, in 10 milioni di euro ed in 1 milione di euro sono state stabilite in «un volume di ricavi superiori a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro». Le societa' interessate dalla norma restano quelle che operano nel...

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