n. 74 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 luglio 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 contro la regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 9, 43 e 44 della Legge Regionale dell'Umbria 6 maggio 2013, n. 10, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 19 giugno 2012. Sul B.U.R. Umbria 8 maggio 2013, n. 22 e' stata pubblicata la Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 10 recante: «Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 e della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13». Il Presidente del Consiglio ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute nell'art. 9, nella parte in cui integra le previsioni dell'art. 10-bis della L.R. n. 24/2011, e negli artt. 43 e 44 e, pertanto, propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti Motivi 1. L'art. 9 della L.R. n. 22/2013, rubricato «poli commerciali», integra le previsioni contenute nell'art. 10 della L.R. 24/1999, il quale regola i «centri commerciali», introducendo in tale legge l'art. 10-bis. Preliminarmente, deve precisarsi che la definizione di «polo commerciale» e' frutto dell'elaborazione legislativa regionale in materia, non rinvenendosi, nella legislazione nazionale, una simile definizione ne', tantomeno, una specifica disciplina. 1.2 Cio' premesso, si osserva che il comma 3-quater dell'art. 10-bis classifica come polo commerciale «gli esercizi commerciali inseriti in un medesimo piano attuativo con progetto di carattere unitario e oggetto di richiesta di approvazione unica oltre che di autorizzazione per ciascuna attivita' commerciale prevista dal medesimo progetto», e precisa che: «Sono classificati polo commerciale, inoltre, gli esercizi commerciali inseriti in: a) edifici contigui i cui perimetri si tocchino;

  1. edifici nei quali sono inseriti piu' esercizi Commerciali in piani sovrastanti;

  2. edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare inferiore a 40 metri;

  3. edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare superiore a 40 metri, qualora vi siano collegamenti strutturali di qualsiasi tipo tra detti edifici;

  4. un unico edificio dotato di piu' ingressi autonomi e indipendenti e servizi non gestiti unitariamente». 1.3 Il comma 3-quinquies - aggiunto al medesimo art. 10-bis della L.R. n. 24/1999 - prescrive, ai fini del precedente comma, che: «Il perimetro dell'edificio e le distanze tra gli edifici sono calcolate con le modalita' stabilite dal Reg. 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attivita' edilizia) - Criteri per regolamentare l'attivita' edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione). Ai fini della classificazione di polo commerciale, sono considerati anche gli edifici separati da strade delle tipologie F-Strade locali e F-bis-Itinerari ciclopedonali di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)». 1.4 Orbene, con le norme regionali sopra citate, viene, di fatto, introdotta l'eventualita' che un esercizio di vicinato debba essere sottoposto ad autorizzazione preventiva, in quanto facente parte di un «polo commerciale» come definito dalla norma, potendosi pertanto verificare la possibilita' che, a priori, l'esercente non sia in condizioni di conoscere i requisiti di accesso all'attivita' stessa. Infatti, l'avvio dell'attivita' verrebbe sottoposto a...

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