n. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 marzo 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio del ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587 per il ricevimento degli atti, fax 06/96514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro La Regione Molise (c.f. 00169440708) in persona dei Presidente della Giunta regionale pro tempore, Via Genova, 11 - Campobasso - c.a.p. 86100, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 34 della legge finanziaria regione Molise n. 4 del 17 gennaio 2013, pubblicato sul B.U.R. n. 3 del 21 gennaio 2013, recante "Legge finanziaria regionale 2013", come da delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2013. Fatto Alcune disposizioni della Legge finanziaria della Regione Molise per il 2013, approvata con L.R. Molise n. 4 del 17 gennaio 2013, pubblicato sul B.U.R. n. 3 del 21 marzo 2013 presentano i seguenti aspetti di illegittimita' costituzionale. 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1. L'art. 12, comma 1 autorizza transitoriamente gli enti inseriti nella sezione II della tabella A di cui alla L.R. 2/2012, a procedere alla copertura della dotazione organica e del relativo fabbisogno di personale con le modalita' indicate nelle leggi istitutive. Tale disposizione, pertanto, prevede quale limite assunzionale la sola dotazione organica degli enti, senza fare riferimento ai limiti di spesa previsti per le nuove assunzioni contenuti nella normativa nazionale in materia di personale delle pubbliche amministrazioni. Essa si pone, quindi, in contrasto: con l'art. 1, comma 557 della legge 296 del 2006, come riscritto dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 che recita: "gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale con azioni rivolte ai seguenti ambiti: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti;

  1. razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative;

  2. contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa";

e con l'art. 1, comma 557-ter della medesima legge 296 del 2006 secondo il quale: "In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112...

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