n. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso la quale e' domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Bari, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 31 dicembre 2012, n. 189, limitatamente all'art. 3. Fatto La legge della Regione Puglia n. 45, dell'anno 2012, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia». L'art. 3 della legge, sotto la rubrica «Aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef per l'anno 2013», prevede che: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e' determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base: a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,1 per cento;

  1. per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,2 per cento;

  2. per i redditi oltre euro 28 mila e sino a euro 55 mila: 0,5 per cento;

  3. per i redditi oltre euro 55 mila e sino a euro 75 mila: 0,5 per cento;

  4. per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento;

  1. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,1 per cento permane sul primo scaglione di reddito;

la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,2 per cento permane sul secondo scaglione di reddito;

mentre la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,5 per cento permane sui successivi scaglioni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la differenzazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti...

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