n. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale La legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55, recante «Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attivita' produttive.» Pubblicata sul B.U. Veneto 31 dicembre 2012, n. 110. Nella seduta del 26 febbraio 2013 il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ha approvato la determinazione di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge della Regione Veneto n. 55/12, su indicata la quale presenta profili di illegittimita' costituzionale in relazione ai seguenti articoli secondo quanto si argomenta e si deduce in Diritto 1) L'art 16, che introduce il comma 4-bis all'art. 48-bis della legge regionale n. 33/2012, in materia di esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, stabilisce che "ciascun operatore non puo' essere titolare di nulla osta in piu' di un comune";

Tale previsione, nella misura in cui impedisce la titolarita' di nulla osta in piu' comuni, o l'esercizio dell'attivita' del commercio in forma itinerante in un comune diverso da quello che ha rilasciato il nulla osta e sulla base del titolo conseguito in quest'ultimo, contrasta con i principi a tutela della concorrenza di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;». In particolare, l'art. 19 del citato d.lgs. n. 59/2010, stabilisce che «L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attivita' di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale... fatte salve le ipotesi in cui la necessita' di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale». Stante la mancata individuazione di un motivo imperativo di interesse generale tale da giustificare l'imposizione di limiti alla titolarita' di piu' nulla osta o all'efficacia territoriale del nulla osta, la misura de qua pone un'ingiustificata compartimentazione dei mercati in contrasto con lo spirito di liberalizzazione di cui al citato decreto legislativo n. 59/2010, limitando ingiustificatamente la concorrenza tra gli...

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