n. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12;

Nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige in persona del Presidente della Provincia pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

2, comma 1;

12;

e 23, commi 2 e 10, della legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 20 dicembre 2012, n. 22, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015», pubblicata nel B.U. n. 1 del 2 gennaio 2013, Supplemento n. 1, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2013. Con la legge provinciale n. 22 del 20 dicembre 2012, che consta di trentanove articoli, la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige ha emanato le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013). E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1) L'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della Legge Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 22/2012 viola l'articolo 81 della Costituzione. 1.1. L'articolo 1, della legge della Provincia di Bolzano n. 22/2012 citata, modifica la legge 11 agosto 1998, n. 9, della stessa Provincia, che reca «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento di bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate». In particolare, i commi 1 e 2, dell'art. 1, della legge n. 22/2012, sostituiscono gli articoli 7-bis e 7 -quater, della legge n. 9/1998, e prevedono la esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i proprietari di veicoli a metano o GPL, nonche' per i proprietari di veicoli con alimentazione ibrida a idrogeno. Il successivo comma 3, della norma censurata indicata in epigrafe, nel disciplinare i servizi di esazione, prevede che: «Art. 11-bis (Corrispettivi per il servizio di esazione) - 1. L'assessore provinciale alle Finanze e' autorizzato a stabilire con proprio decreto i casi in cui il costo di esazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11, e successive modifiche, nonche' il costo connesso ai pagamenti eseguiti con moneta elettronica e' assunto dalla Provincia». Il comma 4, a sua volta, prevede che agli enti gestori di strutture residenziali per anziani accreditate, e aventi natura giuridica diversa da quella di APSP, spetta, dal 2012, una deduzione dalla base imponibile IRAP pari a 20.500 curo annui per ogni posto letto autorizzato. Il comma 5, del citato art. 1, dopo il comma 13, dell'art. 21-bis, della legge n. 9/1998, inserisce i commi 13-bis e 13-ter, che introducono riduzioni a deduzioni in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive. Il comma 6, della disposizione che si censura indicata in epigrafe, infine, fissa l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni RC Auto per l'anno 2012 (aliquota 9,5 per cento) e a decorrere dal 1° gennaio 2013 (aliquota 9 per cento). 1.2. Le disposizioni che si sono richiamate, e che tutte si censurano, introducono agevolazioni fiscali, assicurazioni a carico della Provincia del costo per il servizio di esazione, deduzioni da base imponibile IRAP e riduzioni di aliquota. Alcune di esse (comma 4 e 6) hanno effetto retroattivo, applicandosi i benefici dalla stessa previsti anche per l'anno 2012. Tutte, indistintamente, comportano minori entrate. Il minor gettito, tuttavia, non e' stato quantificato, ne' sono stati indicati i relativi mezzi di copertura. 1.3. L'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 22/2012, deve ritenersi, pertanto, costituzionalmente illegittimo perche' in contrasto con l'art. 81, comma quattro, della Costituzione e con i principi che sovrintendono alla potesta' legislativa della Provincia, come fissata nello Statuto speciale. 2) L'art. 2, comma 1, della legge Provincia...

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