n. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 febbraio 2013 -

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) fax: 0696514000 PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 domicilia;

Contro Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. per la declaratoria di incostituzionalita' della legge Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 pubblicata sul B.U.R. n. 67 del 7 dicembre 2012. Con la legge indicata in epigrafe la Regione Toscana ha dettato disposizioni tese all'attuazione del principio di semplificazione dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni. Pur nella assoluta condivisibilita' dell'obiettivo perseguito, ritiene peraltro la Presidenza del Consiglio dei ministri che talune disposizioni presentino profili di incostituzionalita'. 1) Gli articoli 1, 2 e 3 apportano modifiche alla previdente normativa in materia di esercizio dell'attivita' di tassidermia e imbalsamazione. In particolare, con l'articolo l viene modificato l'articolo 2 della 1.r. n.3/1995 («Norme sull'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione»), mentre con gli articoli 2 e 3 vengono abrogati gli articoli 3 e 4 della citata legge regionale n. 3/1995, che prevedevano, ai sensi della legge n. 157/1992 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), che l'accesso all'attivita' di tassidermia fosse soggetto ad una apposita autorizzazione regionale attraverso una specifica abilitazione rilasciata dalla regione, a seguito di superamento di un esame presso una commissione regionale nonche' di una dichiarazione di inizio di attivita'. Con le disposizioni censurate la Regione, oltre a prevedere la SCIA in luogo della preesistente DIA, abroga le disposizioni relative all'abilitazione tramite esame, ai sensi dell'abrogato articolo 3 della 1.r. n. 3/95, e prevede, in sostituzione, l'obbligo di frequenza di un corso di formazione professionale obbligatoria, i cui contenuti sono da definirsi a cura della regione sulla base delle proprie disposizioni in materia di formazione professionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale. Tale previsione contrasta con il costante orientamento di codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, (cfr. sentt. Nn. 300/2010;

57/2007;

424/2006;

153/2006) secondo il quale «la potesta' legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale. Tale principio al di la' della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale.» Le disposizioni in esame, pertanto, per le argomentazioni sopra esposte, violano i principi fondamentali in materia di professioni di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 2) L'articolo 17 della legge regionale sostituisce l'articolo 41 della legge regionale n. 38/2004, relativo alla disciplina dell'avvio dell'attivita' di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente e prevede al comma l che «l'avvio di un'attivita' di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente e' assoggettato ad una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 presentata allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP), attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 42 e dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari [...]». I commi 3 e 4 dell'articolo riformulato prevedono, poi, che «il comune esercita una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA» e che «l'azienda USL puo' effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 1, un sopralluogo di verifica presso la sede dell'attivita' di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente [...]». Si osserva, al riguardo, che la suddetta disciplina regionale contrasta con la normativa nazionale di riferimento, rappresentata dagli articoli 6 e 22 del d.lgs. n. 176/2011 (di attuazione della direttiva europea 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali)...

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