n. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 febbraio 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentao e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Provincia Autonoma di Bolzano in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige del 27 novembre 2012, n. 48/I-II, limitatamente agli articoli 3, comma 1, lettera a);

6, commi 5, 6 e 9;

15, comma 1, lettera b). Fatto La legge provinciale di Balzano n. 19/2012 ha dettato disposizioni varie per la "valorizzazione dei servizi volontari in provincia di Bolzano", nonche', limitatamente agli articoli indicati in epigrafe, la legge provinciale e' costituzionalmente illegittima e, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2013, viene impugnata per i seguenti Motivi Si deve premettere che, secondo la costante giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, nell'ambito del dovere di "difesa della Patria" di cui all'art. 52, comma 1 Cost. rientra anche la prestazione del servizio civile volontario, regolato dalla legge statale n. 64/2001 e dal d.lgs. n. 77/2002, Conseguentemente, sempre secondo la giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, la competenza a disciplinare l'organizzazione, il finanziamento e le funzioni del servizio civile appartiene in via esclusiva allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera d) Cost., ella parte in cui questo fa riferimento alla materia "difesa". Purche' sia chiaro che si versa al di fuori di qualsiasi esercizio di insussistenti competenze in materia di difesa, non e' poi precluso alle regioni e province autonome istituire servizi civili regionali o provinciali. Quanto precede e' stato ben chiarito dalla sentenza n. 228/2004, nella quale codesta Corte ha statuito che "Le normative censurate [le citate leggi statali], in quanto rivolte a disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, trovano fondamento, anzitutto, nell'art. 52 della Costituzione, e non precludono alla Provincia autonoma la possibilita' di regolare l'esercizio di funzioni specifiche, riguardanti aspetti materiali che rientrino nella sua competenza. A venire in rilievo e' in particolare, la previsione contenuta nel primo comma dell'art. 52 della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione piu' ampia dell'obbligo di prestare servizio militare. Come gia' affermato da questa Corte, infatti, il servizio militare ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere ex art. 52, primo comma, della Costituzione, che puo' essere adempiuto anche attraverso adeguate attivita' di impegno sociale non armato (sentenza n. 164 del 1985). D'altra parte il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarieta' espresso nell'art. 2 della Costituzione, le cui virtualita' trascendono l'area degli "obblighi normativamente imposti", chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorita' ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialita' che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria. La riserva allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile nazionale, forma di adempimento del dovere di difesa della Patria, non comporta pero' che ogni aspetto dell'attivita' dei cittadini che svolgono detto servizio ricada nella competenza statale. Vi rientrano certamente gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio. Questo, in concreto, comporta lo svolgimento di attivita' che investono i piu' diversi ambiti materiali, come l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la protezione civile: attivita' che, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata dall'ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole specificita' direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l'accesso ad esso. Con specifico riferimento alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 77 del 2002, ... va ribadito che essa riguarda propriamente gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, oggetto di una autonoma ed unitaria regolamentazione che, come gia' evidenziato, trova il proprio titolo di legittimazione nell'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione. Peraltro va rilevato, nella specie, che l'esigenza di assicurare la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, attraverso adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali, e' comunque soddisfatta proprio attraverso l'attribuzione alla cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. secondo le rispettive competenze, dell'attuazione degli interventi di servizio civile. La argomentata riconduzione degli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale alla competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione non preclude, infine, alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano la possibilita' di istituire e disciplinare, nell'autonomo esercizio delle proprie competenze legislative, un proprio servizio civile regionale o provinciale, distinto da quello nazionale disciplinato dalle norme qui esaminate, che avrebbe peraltro natura sostanzialmente diversa dal servizio civile nazionale, non essendo riconducibile al dovere di difesa. 1. Cio' premesso, si rileva che la legge provinciale, dopo avere stabilito nell'art. 1 che "La Provincia autonoma di Bolzano contribuisce, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, alla valorizzazione dei servizi volontari nonche' alla promozione delle forme peculiari dell'impegno civile della popolazione provinciale, avvalendosi, per il raggiungimento di questo fine, delle risorse della societa' civile e del volontariato nonche' dei propri servizi in campo sociale, sanitario, culturale, ambientale, educativo e del tempo libero", nell'art. 3, comma 1, lettera a) qui impugnato stabilisce: "Le finalita' di cui all'articolo 1 vengono realizzate tramite: a) il servizio civile provinciale volontario prestato da giovani di eta' compresa tra i 18 e i 28 anni per un periodo massimo di 12 mesi, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, dietro crediti e benefici di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 5 e 6, nonche' tramite il servizio civile nazionale volontario di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64". Nella parte in cui prevede che le finalita' propriamente provinciali, e dunque estranee al concetto di difesa della Patria come sopra chiarito e come tale attuato dal servizio civile nazionale, siano perseguite anche "tramite il servizio civile nazionale di cui alla legge 64/2001", la legge provinciale viola dunque gli artt. 52, comma 1 e 117, comma 2, lettera d) Cost. Come si e' precisato, infatti, alla stregua dell'interpretazione del concetto di difesa della Patria come comprensivo anche del servizio civile (art. 52, comma 1 Cost.), e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT