N. 161 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 ottobre 2012

Ricorso della Regione Piemonte, (C.P. n. 80087670016) in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Roberto Cota, autorizzato con delibera della Giunta Regionale n. 6-4642 del 1° ottobre 2012, rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanna Scollo (c.f.: SCLGNN54B54C351Y, fax: 0114324889, pec:

giovanna.scollo@cert.regione.piemonte.it) dall'avv. Gabriele Pafundi (c.f.: PFNGRL57B09H501K, fax: 06.3212646, pec:

gabrielepafundi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 16, commi 7 e 8, e dell'art. 17, commi 6 e 12, del d.l. 6.7.2012 n. 95 cosi' come convertito, con modificazioni dalla legge 7.8.2012 n. 135 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189, S.O. del 14 agosto 2012, per violazione degli artt 5, 114, 117 comma 2 lett. p) e commi 4 e 6, 118, 119 e 120 secondo comma della Costituzione, in relazione anche agli artt. 77 e 97 della Costituzione, nonche' del principato di leale collaborazione.

Fatto e diritto L'art. 16, commi 7 e 8, del d.1. n. 95/2012 (disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135 del 7.8.2012, definisce i vincoli di carattere finanziario per gli enti territoriali determinando un drastico taglio delle risorse alle province e introduce disposizioni in materia personale.

L'art. 17 (riordino delle Province e loro funzioni), prevede una generale disciplina sul riordino delle province ridefinendo le funzioni dell'ente (comma 6) e confermando le disposizioni sugli organi di governo (comma 12) previste dall'art. 23 del d.l. n.

201/2011 convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011.

Il Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, istituito con l.r. n. 30/2006, con risoluzione del 21.9.2012 (doc. n. 1), ha avanzato al Presidente della Giunta Regionale la proposta di impugnare alla Corte costituzionale l'art. 16, commi 7 e 8, e l'art.

17, commi 6 e 12, del d.l. n. 95/2012 convertito dalla l. n.

135/2012.

La Regione e' legittimata a proporre la presente impugnativa per la lesione diretta subita dalle norme contestate ma anche per la lesione delle prerogative costituzionali degli enti locali.

Piu' volte si e' pronunciata Codesta Ecc.ma Corte (sentenze nn.

417/2005, 196/2004, 95/2007, 169/2007, 289/2009) nel senso di ammettere le censure d'altronde e' la stessa l. n. 131/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3/2001, che all'art. 9 prevede che l'illegittimita' costituzionale di norme statali possa essere sollevata 'anche su proposta del Consiglio delle Autonomie Locali'.

Art. 16, comma 7 e 8, violazione degli artt. 5, 117 commi 2 lett. p) 4 e 6, 118 e 119 nonche' del principio della leale collaborazione.

Il comma 7 dispone la riduzione delle risorse per le province gia' a partire dal 2012 'Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'art.

23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno e comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.

In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle Province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, riscossa tramite modello F 24, all'atto del...

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