N. 151 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 ottobre 2012

Ricorso della Regione Veneto (cif. 80007580279; p.iva 02392630279), in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 1943 del 2 ottobre 2012 e procura speciale a margine del presente atto, dagli avv.ti prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova (c.f. BRT MRA 48T28 L483 I; pec:

mario.bertolissi@ordineavvocatipadova.it; fax: 049 836 09 38), Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale del Veneto (c.f. ZNN ZEI 57L07 B563

K; pec: ezio.zanon@coavenezia.it; fax: 041 279 49 12), Daniela Palumbo della Direzione Regionale Affari Legislativi (c.f. PLM DNL 57D69 A266 Q; fax: 041 279 49 29) ed Andrea Manzi del Foro di Roma (c.f. MNZ NDR 64T26 I804 V; pec: andrearnanzi@ordineavvocatiroma.org;

fax: 06 321 13 70), ricorrente in via principale;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), ed ivi ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, resistente in via principale.

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale:

degli artt. 4, 9, 16-bis, 17, 18, 19 e 23-ter, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, cosi come risultanti dalla conversione, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 189 del 14 agosto 2012;

per violazione degli artt. 3, 5, 77, 97, 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 Cost., del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., della l. cost. n. 3/2001 e della l. n.

42/2009.

F a t t o Con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il legislatore statale e' intervenuto in diversi settori al fine di procedere alla revisione della spesa pubblica.

Tale manovra, infatti, e' meglio conosciuta come spending review.

La Regione Veneto ha individuato nel corpo del provvedimento legislativo una serie di disposizioni normative che appaiono in palese contrasto sia con l'autonomia regionale costituzionalmente garantita e tutelata, sia con l'autonomia dei Comuni e delle Province, con ulteriore conseguente violazione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e tutelate.

In ragione di cio', la Regione Veneto deve chiedere a Codesto Ecc.mo Collegio la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle disposizioni normative in epigrafe indicate per i seguenti motivi di Diritto

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 135/2012, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

L'art. 4 d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella l.

n. 135/2012, rubricato 'Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di societa' pubbliche', prevede, in estrema sintesi (e rinviando per ogni ulteriore dettaglio alla lettura della disposizione stessa), quanto segue:

(i) le societa' controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n.

165/2001 (tra cui sono comprese le Regioni e gli Enti locali), che, nel corso dell'anno 2011, abbiano conseguito un fatturato da prestazione di servizi a favore delle pubbliche amministrazioni stesse superiore al 90% dell'intero fatturato devono essere sciolte entro il 31 dicembre 2013.

Alternativamente, e' consentita l'alienazione, mediante procedure di evidenza pubblica, delle relative partecipazioni entro il 30 giugno 2013 (l'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante e, contestualmente, si deve procedere all'assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014) comma 1 (1) ;

(ii) in alternativa allo scioglimento delle societa' pubbliche o all'alienazione delle relative partecipazioni sociali, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 possono predispone appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle societa' controllate (piani che devono prevedere l'individuazione delle attivita' connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'art. 118 Cost.

che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso societa' che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing; tali piani devono essere approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi) - comma 3-sexies;

(iii) le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ad una serie di societa' (tra cui, per esempio, quelle che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, quelle che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza etc.; cfr., per le esclusioni, anche il comma 13) e comunque 'qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato' ('in tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione', parere poi da comunicarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) - comma 3;

(iv) a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 acquisiscono sul mercato i beni e i servizi strumentali alla propria attivita' mediante le procedure concorrenziali previste dal d.lgs. n.

163/2006 e possono procedere ad affidamento diretto solo a favore di societa' a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000,00 € annui - commi 7, 8 e 8-bis;

(v) alle societa' di cui al comma 1 dell'art. 4 in esame sono imposte limitazioni in ordine all'assunzione di personale ed al relativo trattamento economico - commi 9, 10, 11 e 12;

(vi) sono dettate disposizioni normative estremamente puntuali in ordine alla composizione ed al funzionamento dei consigli di amministrazione delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c.

2, d.lgs. n. 165/2001 - commi 4 e 5;

(vii) e' fatto divieto, a pena di nullita', di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali (ove gia' previste, tali clausole perdono efficacia) - comma 14;

(viii) a decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 c.c. 'esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformita' con la disciplina comunitaria' - comma 6.

L'art. 4 appare, per piu' di un profilo, costituzionalmente illegittimo.

Esso, nel suo complesso, viola l'art. 117, comma 4, Cost., dalla cui lettura (in combinato disposto con i commi 2 e 3 del medesimo art. 117) si desume che spetta alla Regione la potesta' legislativa (residuale) in materia di 'organizzazione amministrativa della Regione'. Da cio' consegue, altresi', de plano, la violazione degli artt. 118 e 119 Cost.

L'art. 4 certamente viola, poi, l'art. 117, comma 1, Cost. nella parte in cui dispone che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Per le ragioni gia' esposte (ed anche per quelle che saranno esposte oltre), tale violazione si traduce, evidentemente, in una violazione dell'autonomia regionale costituzionalmente garantita.

Premesso, infatti, che la giurisprudenza comunitaria ha contribuito a creare l'ordinamento comunitario stesso (l'art. 19 del Trattato sull'Unione europea dispone che la Corte di giustizia dell'Unione europea assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati) e che, pertanto, l'interpretazione giurisprudenziale del diritto comunitario ben puo' fungere da parametro interposto ex art. 117, comma 1, Cost.

nel giudizio di costituzionalita' (cfr. inter alla Corte cost., sentt. nn. 190/2011, 120/2010 e 439/2008), non puo' sottacersi che, con l'art. 4 qui impugnato, il legislatore statale sostanzialmente elimina in radice il potere delle Regioni (e delle altre amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001) di procedere ad affidamenti c.d. in house (ossia - per usare le parole di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM/98/143 dell'11 marzo 1998 dal titolo 'Gli appalti pubblici nell'Unione europea' - i contratti 'aggiudicati all'interno della pubblica amministrazione, per esempio tra amministrazione centrale e locale o, ancora, tra un'amministrazione e una societa' da questa interamente controllata'), pacificamente ammessi, invece, al ricorrere di determinati presupposti, a livello di ordinamento comunitario (la Corte di giustizia, interpretando le direttive sugli appalti pubblici - ivi compresa, da ultimo, la direttiva 2004/18/CE - ha, sin dalla nota sentenza del 18 novembre 1999, n. C107/98, Teckal c. Comune di Viano, affermato che le direttive sugli appalti pubblici non...

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