N. 154 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 ottobre 2012

P. Q. M.

Chiede che Codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art.

17, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, comma 11, nonche' commi 6 e 12, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante 'Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invadenza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario', per violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 71, comma 1, 77, comma 2, 97, 114, 117, 118, 119, 120, comma 2, 123, comma 4, 133 e 138 della Costituzione.

Roma, 12 ottobre 2012

Prof. Avv. Caravita di Toritto

Ricorso della Regione Lombardia (c.f. 80050050154), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, On. Dott. Roberto Formigoni, rappresentata e difesa, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. IX/4177 del 12 ottobre 2012, giusta procura a margine del presente atto, dal Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto (c.f. CRVBMN54D19H501A), del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via di Porta Pinciana n. 6 (fax: 06/42001646; pec abilitata: cdta@legalmail.it); contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore.

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art.

17, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, comma 11, nonche' commi 6 e 12, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, 14 agosto 2012, n. 189 - Suppl. Ordinario n. 173, recante 'Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario', per violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 71, comma 1, 77, comma 2, 114, 117, 118, 119, 120, comma 2, 123, comma 4, 133 e 138 della Costituzione.

Fatto Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, reca 'Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario'.

Scopo primario del provvedimento e' la razionalizzazione della spesa pubblica attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, nonche' il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica anche attraverso misure volte a garantire l'efficienza e l'economicita' dell'organizzazione degli enti pubblici. Tuttavia, alcune delle disposizioni recate dall'intervento legislativo in parola appaiono di incerta idoneita' rispetto al fine programmatico dell'intervento normativo e, altresi', gravemente lesive dell'autonomia regionale.

In quest'ottica, una disciplina manifestamente lesiva delle prerogative regionali si rinviene nell'art. 17, rubricato 'Riordino delle province e loro funzioni'. A norma di tale articolo, allo scopo di conseguire obiettivi di finanza pubblica necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, viene disposto il riordino di tutte le province delle regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri delineati dai successivi commi.

Il comma 2 dispone che entro 10 giorni dall'entrata in vigore del d.l. 95/2012, il Consiglio dei Ministri determini, con apposita deliberazione - su proposta dei Ministri dell'interno e della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - il riordino delle province sulla base di requisiti minimi, individuati nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia (tale deliberazione e' stata approvata il 20 luglio 2012, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.

171 del 24 luglio 2012).

Entro 70 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della suddetta deliberazione governativa, e dunque entro il 2 ottobre 2012, il Consiglio delle autonomie locali (o, in mancanza, analogo organo di raccordo tra regione ed enti locali), nel rispetto del principio di continuita' territoriale, deve approvare e poi trasmettere alla Regione un'ipotesi di riordino relativa alle province presenti nel territorio regionale. Entro 20 giorni dalla trasmissione o, in mancanza, entro 92 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della deliberazione governativa (e quindi al piu' tardi entro il 24 ottobre), le regioni trasmettono al Governo una proposta di riordino delle province formulata sulla base delle ipotesi avanzate dal C.A.L. o dall'analogo organo di raccordo (comma 3).

Da ultimo, il comma 4, nel delineare la fase conclusiva dell'iter descritto, prevede che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 95/2012 (vale a dire entro il 14 ottobre), un 'atto legislativo di iniziativa governativa' perfezioni il riordino delle province, sulla base delle proposte regionali pervenute. In caso di mancata trasmissione di tali proposte entro tale ultima data, il provvedimento legislativo di riordino delle Province sara' assunto previo parere della Conferenza unificata.

Peraltro, appare da subito evidente come il termine a quo per l'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato ex comma 4 (14 ottobre) inizia a decorrere prima ancora che sia scaduto il termine ad quem (24 ottobre 2012) per l'adozione delle proposte regionali ai sensi del comma 3.

Il descritto riordino prevede inoltre (comma 4-bis) che il ruolo di comune capoluogo delle singole province venga assunto dal comune gia' capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni gia' capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino.

All'art. 17 d.l. 95/2012, comma 6, vi e' la previsione dei trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative in precedenza conferite alle province e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione, in attuazione dell'art. 23, comma 18, d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011. La norma dispone il suddetto trasferimento 'fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 23, comma 14' del medesimo decreto. Il comma 12, nell'individuare gli organi di governo della Provincia nel Consiglio provinciale e nel Presidente della Provincia, fa salve, analogamente al comma 6, le previsioni di cui all'art. 23, comma 15, del citato d.l. n. 201/2011. Sia consentito rammentare come le suddette disposizioni dell'art. 23 sono oggetto di impugnativa da parte della regione Lombardia dinanzi a Codesta Ecc.ma Corte con ricorso n. 24 del 2012, pendente.

Il comma 11 del menzionato art. 17, infine, individua le funzioni spettanti alla Regione a seguito della conclusione del processo riordino provinciale, limitandole alle sole funzioni di programmazione e di coordinamento, loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117 cost. e a quelle esercitate ex art. 118 Cost.

Le richiamate disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012, come convertite con legge n. 135 del 2012, risultano gravemente lesive delle prerogative della Regione Lombardia, in quanto viziate da manifesta illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di Diritto 1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 17, commi da 1 a 4-bis, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. n.

135/2012, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 71, comma 1, 77, comma 2, 114, commi 1 e 2, 117, commi 1, 2, 3 e 4, 118, comma 2, 119, comma 2, 120, comma 2, 123, comma 4, 133 e 138 Cost.

1.1. I commi da 1 a 4-bis dell'art. 17 del d.l. n. 95/2012 risultano manifestamente illegittimi laddove, descrivendo compiutamente il procedimento di riordino delle province attualmente esistenti, si pongono in stridente contrasto con le previsioni di cui all'art. 133, comma 1, Cost.

Tale disposizione costituzionale prevede che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province nell'ambito delle regioni siano coperti da riserva di legge rinforzata, prescrivendo l'approvazione di una legge della Repubblica su iniziativa dei Comuni interessati, previo parere della Regione.

In via preliminare, non sembra revocabile in dubbio come la riserva di legge rinforzata prevista dalla citata norma costituzionale debba senz'altro trovare applicazione anche nell'ipotesi - quale e' quella oggetto del presente giudizio - nella quale non viene stabilita l'istituzione di una nuova provincia, ovvero mutamento della circoscrizione di una gia' esistente, bensi' viene disposto un riordino territoriale di carattere generale, il quale deve quindi ritenersi a fortiori soggetto al richiamato procedimento legislativo speciale.

Peraltro, e' appena il caso di rammentare come possa derogarsi al procedimento definito dall'art. 133 cost. solo mediante approvazione di apposita legge costituzionale, a pena di violare, oltre alla citata norma costituzionale, altresi' il procedimento di revisione costituzionale previsto dall'art. 138 Cost.

La necessita' del ricorso alla legge costituzionale per derogare al procedimento di variazione delle circoscrizioni provinciali, trova conferma da parte della giurisprudenza costituzionale. In particolare, con la sentenza n. 230 del 2001, Codesta Ecc.ma Corte ritenne legittima una legge della Regione Sardegna istitutiva di quattro nuove province, sebbene assunta in difformita' dell'art. 133

Cost., solo in considerazione del fatto che il predetto provvedimento legislativo regionale trovava il proprio fondamento direttamente nello Statuto speciale della Regione Sardegna, il quale, in quanto adottato con legge costituzionale, aveva 'forza derogatoria' rispetto alla predetta disposizione costituzionale.

Allo stesso modo Codesta Ecc.ma Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63, comma 2, della legge 142 del 1990 in base al quale sono state istituite sette nuove province con leggi delegate. In questo caso, infatti, secondo il Giudice delle leggi...

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