N. 133 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 ottobre 2012

Ricorso della regione Molise, (P.iva 00169440708) in persona del Legale Rappresentante, il Presidente pro tempore, on.le Angelo Michele Iorio, rappresento e difeso, giusta mandato a margine del presente atto ed in virtu' di delibera giuntale di incarico n. 601 del 28 settembre 2012, dall'avv.to Vincenzo Colalillo (CLLVCN46M03A930U) presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Albalonga n. 7 (studio Avv. Clementino Palmiero) (fax 0865/411980 - Pec: v.colalillo@pec.giuffre.it);

Contro:

l) Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica pro tempore;

2) Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica pro tempore;

3) Governo della Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art.

17, legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazione, del DL 95/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 (serie ordinaria),nonche' della stessa normativa (art 17) del DL citato 95/2012 per violazione degli articoli 5, 77, 114, 117, commi 2 lett. p, 4 e 6, 118, 119 e 126 della Costituzione, anche sotto il profilo di violazione del principio della leale collaborazione.

Fatto e Diritto La Regione Molise, e' stata istituita dalla Legge Costituzionale n. 3 del 27/12/63, originariamente con la sola Provincia di Campobasso.

Successivamente, con legge 20 del 2 febbraio 1079 e successivo Decreto del 3 Marzo 1970 e' stata istituita anche la Provincia di Isernia.

Inoltre entrambe le Province sono elevate a livello istituzionale/territoriale dallo statuto regionale del Molise, approvato, ai sensi dell'art. 123, secondo comma Costituzione, giusta Legge n. 347 del 22 maggio 1971, previa deliberazione del Consiglio Regionale del Molise dei 26 gennaio e 12 e 23 marzo 1971.

Ed invero lo art 2 del citato statuto espressamente dispone al primo comma che il territorio della Regione Molise e' costituito dalle Provincie di Campobasso ed Isernia.

Inoltre tali Enti (e quindi la stessa provincia di Isernia) sono stati interessati dalla leggi Regionali (per oltre 30 anni) per la attuazione della intera programmazione Regionale, sia con riferimento ai metodi e criteri (ax art 2 statuto) sia nella attuazione degli obiettivi e finalita' (art 3 statuto).

D'altro canto, l'intero assetto organizzativo e legislativo della gestione del territorio (costituito della Regione con le proprie leggi e regolamenti) molisano si articola secondo i principi di collaborazione verticale ed orizzontale delle due Province con la Regione, anche nella gestione del territorio.

Ne' valga, ex adverso, eccepire la inammissibilita' per difetto di legittimazione della Regione che non avrebbe alcuna possibilita' di sostituzione nelle competenze della Provincia, ne' nella sfera legislativa, ne' nei poteri organizzativi del territorio, ne' dei principi costituzionali di decentramento e sussidiarieta'.

Cio' non puo' essere condiviso.

In sostanza, allo stato, la Provincia di Isernia costituisce un livello istituzionale inderogabile sia come attuazione dell'art 114

Cost. sia come governance dello intero territorio Molisano ed attuazione nello stesso delle determinazioni normative e provvedimentali nello interesse della collettivita' locale (attuate proprio attraverso la Provincia).

Da cio', l'interesse sostanziale a che la Regione Molise permanga nel suo assetto istituzionale e territoriale, (con la presenza delle due Province nell'attuale posizione, con i relativi compiti gestionali/organizzativi) con la necessita' di intervenire a far dichiarare l'illegittimita' delle disposizioni legislative impugnate che, di recente, incidono su tale assetto della intera Regione e, sostanzialmente impongono la identita' (di estensione) tra il Territorio della Regione in un'unica Provincia.

E cio' anche come garanzia di un rapporto locale e diretto di democrazia rappresentativa tra cittadini e istituzioni.

Valga un breve excursus sulle ragioni di ordine economico e sociale che consentirono la nascita della provincia di Isernia.

L'inderogabile necessita' della istituzione nel Molise di una seconda provincia con capoluogo Isernia fu determinata da esigene territoriali e della collettivita' locale concretizzantesi nella presentazione del progetto di legge in Parlamento sorretto dai voti di ben 51 Consigli Comunali.

Dal che nasce la certezza, in era democratica, che la norma dell'art.133 Cost. avente come presupposto essenziale le iniziative dei Comuni trovo' la sua prima giustissima applicazione.

Invero con lo impugnato art 17 Legge n. 135/2012 si perviene ad un irrazionale riassetto delle Province e per effetto di esso (e degli ulteriori attuativi del Governo) la Provincia di Isernia (istituita con la legge n. 20/70) viene sostanzialmente soppressa e globalmente incorporata a quella di Campobasso per cui lo intero territorio della Regione Molise viene a coincidere con una sola provincia.

Il che viola i principi costituzionali in esame.

In effetti le 'Province' sono istituzioni territoriali intorno alle quali e' stata costruita la Repubblica (rectius: stato) e riconosciuta come continuazione tra le Autonomie locali (art.5) costitutive della Repubblica (art. 114).

Ne consegue che la loro radicalizzata sussistenza nel territorio (con riferimento a quelle esistenti ed istituite con legge) non puo' essere soppressa con un atto (delibera) del Governo che, incidendo sui requisiti minimi, ne determina la soppressione ex post.

Invero gia' con lo art. 23 del D.L. n. 201/2011 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011, dal comma 14 al comma 21, si erano assunte statuizioni di sostanziale abolizione delle Province, (tutte).

La Regione Molise ritenendo cio' lesivo delle competenze in materia di enti Locali (ed assetto del proprio territorio) previsti direttamente dalla Costituzione nonche' dalle attribuzioni legislative regionali, dalle stesse prerogative costituzionalmente garantite e, in generale, dall'autonomia regionale, ha proposto giudizio di legittimita' costituzionale di dette disposizioni legislative innanzi alla Adita Corte, ove lo istaurato giudizio pende con il NRG 32/2012 la cui udienza di discussione e' fissata per il giorno 6 novembre 2012.

Analogo giudizio risulta proposto, tra l'altro, da:

a) Regione Piemonte;

b) Regione Lombardia;

c) Regione Campania;

Con la statuizione in esame, sostanzialmente seppur limitato ad alcune province come quella di Isernia nella Regione Molise attraverso la Delibera del Governo del 20 luglio 2012 (individuativa dei requisiti minimi) si determina analogo risultato di soppressione di un certo numero di Province ivi compreso quelle nelle Regioni originariamente costituite da solo due Province.

Con tale atto il Consiglio dei Ministri, in modo non motivato ed illogico, ha fissato in 350.000 abitanti il requisito minimo della popolazione (addirittura tutta la regione Molise e' di soli 320.000 abitanti) e lo ambito territoriale in 2.500 km.

Per tale situazione la regione Molise adisce la corte costituzionale impugnando il citato art. 17 legge n. 135/2012.

In effetti la Regione Molise riceve una effettiva e concreta lesione dalle norme contestate, nonche' una evidente lesione delle prerogative costituzionali delle Province di Isernia e Campobasso, che si riflette sulla posizione istituzionale della Regione stessa.

Piu' volte si e' pronunciata la Ecc.ma Corte nel senso di ammettere impugnazioni e censure relative a compressione di sfere di attribuzione provinciale o degli altri enti locali disciplinati dall'art. 114 della Cost. (nel testo di cui all'art. 1 legge Cost.

del 18 ottobre 2001, n. 3), da cui deriva una compressione dei poteri delle Regioni (Corte Cost., nn. 417/2005, 196/2004, 95/2007, 169/2007, 289/2009).

E' di tutta evidenza, come si spieghera' in prosieguo, l'esistenza di tale profilo di illegittimita' costituzionale nella presente statuizione legislativa , laddove la 'compressione' (o la precostituzione di parametri limitativi per popolazione e territorio) coincide con la 'sostanziale abolizione' stessa della Provincia di Isernia e quindi la sostanziale incidenza sullo intero territorio della Regione Molise.

E, pervero, con l'art. 17 viene ad incidersi sulla estrinsecazione democratica dello Ente Provincia e sulla stessa funzione istituzionale ed sopravvivenza di tale ente, espressione di democrazia locale garantita dalla Costituzione nonche' della autonomia rappresentativa della collettivita' locale.

D'altro canto, nel vigente assetto costituzionale, proprio il riconosciuto rilievo delle autonomie locali contenuto nei principi fondamentali della Carta Costituzionale (art. 5) e radicalizzati nell'assetto istituzionale della Repubblica (art. 114, comma 1

Costituzione e 133 Cost.), impone una garanzia (anche attraversa una riserva di legge) a tutela dell'unitarieta' della Repubblica e della decentrata sovranita' del popolo (attraverso il corpo elettorale) nel territorio localizzato.

Peraltro il procedimento prefigurato (dallo art 17 impugnato) per la soppressione della Provincia non garantisce in pieno (e secondo i criteri indicati dalla stessa Corte Costituzionale adita) la autonomia costituzionale delle Regioni e lo assetto territoriale di esse mediante le Province.

Ne' puo' ritenersi costituzionalmente legittimo lo incidere ( mediante nuovi parametri per la sopravvivenza ) sullo Ente locale (previsto dallo stessa art. 114 Cost) come esponenziale della collettivita' locale e attuatore dei principi di garanzia della Regione (ed in cio' in palese contrasto con i precetti costituzionali) e della sua autonomia sancita nello art 5 e delle disposizioni di cui al titolo V° della Carta costituzionale.

Non a caso si e' innanzi evidenziato che dopo la istituzione della Regione Molise, sulla base di indirizzo degli enti...

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