N. 101 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 luglio 2012

P. Q. M.

Dichiara l'illegittimita' costituzionale del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012, n. 44, con riferimento a:

l'art. 4, comma 2, per violazione dell'art. 36 dello Statuto regionale, degli artt. 2 e 4 del d.P.R. n. 1074/1965 nonche' dell'art. 43 dello Statuto e del principio di leale collaborazione;

art. 4, comma 10 per violazione dell'art. 36 dello Statuto e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria, in particolare dell'art. 2 d.P.R. n. 1074/1965, nonche' dell'art. 43 dello Statuto medesimo e del principio di leale collaborazione.

Con riserva di ulteriori deduzioni.

Si deposita con il presente atto:

1) Autorizzazione a ricorrere.

Palermo, addi' 22 giugno 2012

Avv. Fidanca - Avv. Valli

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega, contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per 1egge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del d.l. 2 marzo n. 12, n. 16 come convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 aprile 2012, n. 99,

S.O., con riferimento a:

l'art. 4, comma 2 per violazione dell'art. 36 dello Statuto regionale, degli artt. 2 e 4 del d.P.R. n. 1074/1965 nonche' dell'art. 43 dello Statuto e del principio di leale collaborazione;

art. 4, comma 10 per violazione dell'art. 36 dello Statuto e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria, in particolare dell'art. 2 d.P.R. n. 1074/1965, nonche' dell'art. 43 dello Statuto medesimo e del principio di leale collaborazione.

F a t t o Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 28 aprile 2012, e' stata pubblicata la legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo n. 12, n.

16, recante 'Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento'.

Detto decreto, quale risulta convertito in legge, all'art. 4 'Fiscalita' locale' contiene, al comma 2 ed al comma 10 , disposizioni lesive delle prerogative statutarie.

I commi suindicati del citato art. 4 verranno esaminati separatamente per ragioni di chiarezza espositiva.

L'art. 4, comma 2 stabilisce che 'Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano, in deroga all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, su tutto il territorio nazionale.

Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del presente decreto' estendendo alle province ubicate nelle Regioni a Statuto speciale la possibilita' di variare l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni RCA, in precedenza consentita alle province appartenenti alle sole regioni a statuto ordinario dall'art. 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011, recante 'Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario' in attuazione della delega per il federalismo fiscale contenuta nella legge n. 42/2009.

Detto art. 17 del medesimo decreto legislativo 'Tributi propri connessi al trasporto su gomma' stabilisce che 'A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997'.

Il rinvio disposto dall'art. 17 ai soli, suindicati commi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e' giustificato dalla circostanza che il d.lgs. n. 68/2011 si riferisce alle sole regioni a statuto ordinario come, peraltro, si desume dalla rubrica del citato art. 17.

Il comma 4 dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 espressamente stabilisce al primo periodo una clausola di salvaguardia per le Autonomie speciali prevedendo che 'le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformita' dei rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni del comma 1'.

Il comma 1 del suindicato art. 60 stabilisce che 'Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e' attribuito alle provincie dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione'.

Il secondo periodo del 4 comma del succitato art. 60 prevede che 'contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario'.

La stessa relazione tecnica sul decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012 della Camera dei deputati (Schede di lettura n. 625 del 10 aprile...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT