N. 85 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 maggio 2012

Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale allegata;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 'Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'', come convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nella 24 marzo 2012, n. 71, S.O., quanto all'articolo 2, comma 4 per violazione dell'art. 36 dello Statuto e delle correlate norme di attuazione di cui al d.P.R.

26 luglio 1965, n. 1074 e in particolare dell'art. 2 nonche' del principio di leale collaborazione;

quanto all'articolo 35, commi 4 e 5 per violazione dell'art.

36 dello Statuto e delle correlate norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 e in particolare dell'art. 2 nonche' dell'art. 43 dello Statuto stesso e del. principio di leale collaborazione;

quanto all'articolo 35, commi 8, 9, 10 e 13 per violazione degli articoli 20, 36 e 43 dello Statuto e dell'art. 2 del d.P.R. n.

1074 del 1965 nonche' dell'art. 10 L.C. n. 3/2001 con riferimento agli artt. 117, comma 3 e 119, commi 1 e 2 della Costituzione.

F a t t o Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2012, n. 71, S.O. e' stata pubblicata la legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.

1, recante 'Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita''.

Al Titolo I, Capo I del decreto-legge in argomento, l'art. 2 prevede l'istituzione del 'Tribunale delle imprese' ampliando in misura significativa la sfera di competenza delle attuali sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale, istituite dal decreto legislativo n. 168 del 2003 presso alcuni tribunali e corti d'appello. Le sezioni specializzate in materia d'impresa, se non gia' previste, sono istituite presso tutti i tribunali e corti d'appello con sede nel capoluogo di ogni regione.

Il comma 3 dell'articolo in esame aggiunge un comma 1-ter all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 che raddoppia, per i processi di competenza delle sezioni specializzate, il contributo unificato previsto dal T.U. spese di giustizia.

Il successivo comma 4 dell'articolo 2 dispone che il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto a euro 600.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, per essere destinato agli oneri derivanti dall'istituzione delle nuove sezioni specializzate in materia di impresa e per la restante parte al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011. Dal 2014, l'intero maggior gettito e', invece, versato al citato fondo.

L'art. 35 recante 'Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica' dispone, ai commi 4 e 5, la riserva all'erario delle maggiori entrate ottenute nei territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dall'incremento dell'accisa sull'energia elettrica e, con tali risorse, provvede, in gran parte, a coprire l'onere derivante dall'attuazione del comma 1 (quantificato in 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012), recante interventi finalizzati ad accelerare il pagamento dei crediti commerciali, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi del bilancio dello Stato.

Di tale maggior gettito pari complessivamente a 241,4 milioni di euro, il comma 4 prevede che 235 milioni di euro annui siano destinati dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province Autonome al concorso alla finanza pubblica, cifra che si aggiunge al contributo alla finanza pubblica che i medesimi enti sono chiamate a dare, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto-legge n. 201/2011 (cosiddetto 'salva Italia') e quantificato in 860 milioni annui a decorrere dall'anno 2012.

I rimanenti 6,4 milioni di euro restano acquisiti all'erario dal 2012.

Ai sensi del successivo 5 comma le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione del suindicato comma 4 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

I commi 8, 9, 10 e 13 del medesimo art. 35 assoggettano al regime di tesoreria unica gli enti e organismi gia' destinatari del regime di tesoreria c.d. mista, sospeso fino al 31 dicembre 2014.

Le disposizioni surriportate si profilano illegittime e lesive dei parametri statutari e costituzionali come individuati in epigrafe per i seguenti motivi.

D i r i t t o

Art. 2, comma 4.

Violazione dell'articolo 36 dello Statuto e delle 'Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria' di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 e in particolare dell'art. 2, nonche' del principio di leale collaborazione.

La norma rubricata prevede la destinazione all'erario statale del maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato stabilito dal comma 3 del medesimo articolo.

Tuttavia, la destinazione del gettito delle entrate tributarie riscosse nel territorio della Regione Siciliana puo' essere sottoposta a deroghe e limitazioni solo qualora ricorrano determinate condizioni. La prima, e cioe' quella della novita', e' stata ben individuata dalla giurisprudenza di codesta Corte che, con sentenza n. 49 del 1972 ha precisato che 'per nuova entrata tributaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria, deve intendersi non un tributo nuovo, ma solo un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non...

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