N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 marzo 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Lazio, in persona del Presidente della Regione pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 3 comma 2 e 5 della legge regionale Lazio 23 dicembre 2011, n. 19, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 2012.

Sul B.U.R. Lazio 28 dicembre 2011, n. 48 e' stata pubblicata la legge regionale 23 dicembre 2011 n. 19, recante 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)'.

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute negli artt. 3 comma 2 e 5 per contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost.

Propone pertanto questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti Motivi La l.r. 23 dicembre 2011, n. 19 all'art. 3 comma 2 (recante 'Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione') cosi' dispone:

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'uccisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione).

  2. La misura dell'imposta e' determinata in euro 0,0258 per litro di benzina.

  3. L'imposta e' dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla societa' petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.M. 30 luglio 1996 del Ministero delle finanze (Modalita' per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione).

  4. Il versamento dell'imposta e' effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale.

  5. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi moratori.

  6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995, gli uffici tecnici di finanza dell'Agenzia delle dogane effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base delle dichiarazioni annuali presentate. nel rispetto delle modalita' e dei criteri...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT