N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 marzo 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma via dei Portoghesi, n. 12;

Contro la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale in parte qua della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30, pubblicata nel B.U.R. n. 99 del 30 dicembre 2011 supplemento n. 1 recante 'Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attivita' di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali' in relazione agli articoli 3 e 4.

La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 febbraio 2012 e si depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente.

La legge regionale n. 30/2011, consta di 6 articoli e reca disposizioni, relative ai servizi nel mercato interno, norme urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attivita' di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali.

Premesso che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia del commercio, attribuita alla competenza regionale, residuale si ricorda che la Corte costituzionale, con consolidata giurisprudenza, ha affermato (sentt. nn. 430/2007 e 150/2011) che, nell'esercizio di siffatta potesta' le Regioni possono dettare una disciplina che determini anche effetti pro-concorrenziali, mentre e', al, contrario, illegittima una normativa che, se pure in astratto riconducibile al suddetto titolo di competenza, produca, in concreto, effetti che ostacolino la concorrenza, attraverso l'introduzione di nuovi o ulteriori limiti o barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacita' imprenditoriale.

La legge in esame impone agli esercizi commerciali vincoli che contrastano con tali principi, ed e pertanto illegittima negli articoli 3 e 4; per i seguenti Motivi

1) Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione con riferimento all'art. 3, l.r. Veneto 27 dicembre 2011, n. 30.

L'articolo 3, dopo aver previsto che 'gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attivita' di commercio al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione...

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