LEGGE REGIONALE 23 agosto 2011, n. 30 - Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 54 del 31 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale e Trasferimento dei rapporti giuridici 1. Allo scadere del centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR) e' soppressa e i relativi Organi decadono.

  1. Dalla data di cui al comma 1 le funzioni di competenza dell'APTR sono esercitate dalla Regione mediante la Direzione regionale competente in materia di Turismo.

  2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la Direzione regionale di cui al comma 2 svolge le funzioni della Azienda medesima inerenti i Punti di informazione e accoglienza turistica (IAT).

  3. La Regione subentra, altresi', nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'APTR, compresi quelli relativi ai beni ed al personale.

  4. La Direzione regionale competente in materia di turismo, per le funzioni dell'APTR trasferite, si avvale del Comitato Tecnico Consultivo di Operatori Turistici costituito dai rappresentanti delle principali Associazioni di categoria, designati rispettivamente da Confturismo-Confcommercio, Federturismo-Confindustria,

    Assoturismo-Confesercenti, Fiavet. La partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico Consultivo non comporta l'erogazione di compensi di alcun tipo.

    Art. 2

    Commissario Liquidatore 1. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla soppressione e alla gestione dell'APTR il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore competente per il Turismo, un Commissario Liquidatore. La nomina del Commissario Liquidatore puo' essere effettuata facendo ricorso al personale dirigente della Regione.

  5. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, entro il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario provvede:

    1. all'inventario dei beni mobili e immobili di proprieta' dell'Azienda, che dal momento della soppressione sono trasferiti alla Regione;

    2. alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso pendenti;

    3. alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;

    4. allo svolgimento di ogni altra attivita' necessaria per l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione.

  6. Il Commissario Liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale...

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