N. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 gennaio 2012

Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta,

P.zza Deffeyes, n. 1. C.F. n. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 3195 del 30 dicembre 2011, dall'Avv.Ulisse Corea del foro di Roma (C.F.CROLSS69T19C352X;

pec:ulissecorea@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio;

ricorrente;

Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi,

Piazza Colonna, 370; resistere;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 12 novembre 2011, n. 183 ('Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012'), pubblicata nel Supplemento ordinario n. 234 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dei 14 novembre 2011, limitatamente agli articoli 4, comma 102, 8, commi 3 e 4, 14, commi da 1 a 6, e 32, commi 10, 17, 19, 22, 23, 24 e 25.

Fatto 1. Con la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012), sono state introdotte misure atte a garantire la crescita della finanza pubblica. da realizzare, tra l'altro, attraverso riduzioni di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

modifica dell'eta' minima pensionabile, dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, estensione a tutto il territorio nazionale delle disposizioni relative alle cosiddette zone a 'burocrazia zero, interventi di sostegno economico.

  1. La legge di stabilita' reca, altresi', diverse previsioni idonee ad incidere in maniera significativa sull'assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni ad autonomia speciale. Si tratta, in particolare, degli articoli 4, comma 102, 8, commi 3 e 4, 14, commi da 1 a 6, e 32. commi 10, 17, 19, 22, 23, 24 e 25, oggetto della presente impugnativa, il cui contenuto puo' essere riassunto come di seguito.

  2. Per quanto riguarda l'art. 4. comma 102, esso modifica l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 - che e' gia' stato impugnato dalla Regione Valle d'Aosta con ricorso notificato in data 24 settembre 2011 - individuando, tra i destinatari della norma che impone la riduzione del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale assunto a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile, oltre alle Regioni, Province autonome cd enti del Servizio Sanitario nazionale, anche gli enti locali e le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura.

  3. L' art. 8, comma 3, dal canto suo, nel prevedere che 'a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entita' del debito pubblico', rinvia ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata, la definizione delle modalita' di attuazione del principio di riduzione del debito da parte dei predetti enti; quanto al successivo comma 4, esso impone, nei confronti degli enti che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal citato comma 3, l'applicazione dei meccanismi sanzionatori di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ('Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni. Province e Comuni. ci norma degli articoli 2,17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42'), determinandone un'estensione oggettiva.

    A tale riguardo preme evidenziare sin d'ora che l'art. 7, d. lgs.

    n. 149 del 2011, e' stato impugnato dinanzi codesta Ecc.ma Corte, con ricorso notificato dalla Regione Valle d'Aosta in data 18 novembre 2011.

  4. Per quanto attiene ai commi da 1 a 6 dell'art. 14, 1. n. 183 del 2011, la disciplina da essi recata estende 'in via sperimentale' all'intero territorio nazionale le disposizioni relative alle 'zone a burocrazia zero' per le aree svantaggiate. E' stato previsto, piu' in particolare, che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte per l'inizio di nuove iniziative produttive (fatta eccezione per i procedimenti amministrativi di natura tributaria, quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica, nonche' le nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo), siano adottati in via esclusiva e all'unanimita', fino al 31 dicembre 2013, dall'Ufficio locale del Governo. Quest'ultimo e' istituito in ciascun capoluogo di Provincia su richiesta della Regione, d'intesa con gli enti interessati, e su proposta del Ministro dell'interno previo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui trattasi hanno dettato, inoltre, le regole di funzionamento del predetto Ufficio, con particolare riferimento alle modalita' per il superamento del dissenso e per la formazione dell'assenso. E' stato previsto, infine, con riguardo ai procedimenti di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 ('Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attivita' Produttive'), che l'Ufficio locale del Governo si sostituisca agli enti interessati laddove i relativi procedimenti non vengano conclusi nel termine di legge. Ma su tale aspetto si tornera' approfonditamente nel prosieguo.

  5. Quanto all'art. 32, comma 10, della legge impugnata, si osserva che tale disposizione modifica gli importi relativi al concorso alla manovra finanziaria per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, relativamente agli anni 2012, 2013 e successivi, definendo unilateralmente, e senza alcun criterio di proporzionalita', il riparto del predetto concorso tra le Autonomie speciali.

  6. Il comma 17 del medesimo articolo 32, prevede, poi, che a decorrere dall'anno 2013 sia demandata ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 novembre 2012, la disciplina delle modalita' per la stipula di un accordo integrato con lo Stato, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei rispettivi enti locali.

  7. Con riferimento, infine, ai commi 19, 22, 23, 24 e 25, dello stesso articolo 32, essi modificano, anche con riguardo alle Regioni a statuto speciale, i meccanismi sanzionatori previsti dal d.lgs. n.

    149/2011, i quali, come in precedenza rilevato, hanno gia' formato oggetto di impugnativa dinanzi a codesta Ecc.ma Corte, con ricorso notificato dalla Regione Valle d'Aosta in data 18 novembre 2011.

  8. Tutto cio' premesso, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, come in epigrafe rappresentata e difesa, ritenuta la lesione della proprie competenze costituzionali e statutarie per effetto della richiamata disciplina statale, impugna gli articoli 4, comma 102, 8, commi 3 e 4, 14, commi da 1 a 6, e 32, commi 10, 17, 19, 22, 23, 24 e 25, della legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilita' 2012), in quanto illegittimi alla luce dei seguenti motivi di Diritto I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 102, legge n.

    183 del 2011, per violazione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla valle dall'art. 2, comma 1, lett. A) E lett. B); art. 3, comma 1, lett. F) e art. 4 dello statuto speciale (L. Cost. n. 4 del 1948); nonche' per violazione del combinato disposto di cui agli articoli 117, commi 3 e 4, 118, 119 cost. e art. 10, l. cost. n. 3 del 2011, e per violazione dell'art.

    1, d.lgs. n. 532 del 1946.

    Come rilevato in narrativa, l'art. 4, comma 102, della legge n.

    183 del 2011, modifica l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.

    78/2010, estendendo anche agli enti locali e alle camere di commercio l'obbligo - inizialmente previsto con riferimento alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio Sanitario nazionale - di riduzione del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale assunto a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile.

    Fermo restando che il citato art. 9, comma 28, e' gia' stato impugnato dinanzi codesta Ecc.ma Corte dalla Valle d'Aosta con ricorso notificato in data 24 settembre 2011, e che perdura, in capo alla Regione, l'interesse alla suddetta impugnativa, si solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 102, legge n. 183 del 2011, per i motivi e sotto tutti i profili che di seguito si evidenziano.

    La norma censurata opera, anzitutto, una illegittima ingerenza nella sfera dell'autonomia finanziaria regionale.

    E' opportuno rilevare, infatti, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte, come non possano essere considerate ricadenti tra i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme statali che intervengono a fissare vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali. Le norme che non posseggano tale caratteristica quale quella recata dall'art. 9, comma 28, d.l. n. 78 del 2010, come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge impugnata - arrecano conseguentemente un ingiustificato vulnus all'autonomia finanziaria di spesa della Regione, salvaguardata da previsioni di livello costituzionale. Per la legge dello Stato, infatti, e' legittimo fissare unicamente un 'limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia liberta' di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa' (cfr., tra le altre, Corte cost., sentt.

    nn. 36 del 2004; n. 417 del 2005).

    Poste tali premesse, non puo' dubitarsi che la norma oggetto di sindacato - nella misura in cui conferma ed estende soggettivamente l'obbligo di riduzione della voce di spesa riguardante il personale assunto a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile, quale voce da ridurre del 50% - non solo si muove in direzione esattamente opposta rispetto a quella...

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