N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 gennaio 2012

P. Q. M.

Si conclude perche' l'art.1 della legge n. 28 della Regione Puglia sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 e dell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni.

Roma, addi' 27 dicembre 2011

L'Avvocato dello Stato: Spina

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f.

80224030587, per il ricevimento degli atti, fax 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici e' domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 28 del 2 novembre 2011, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 4 novembre 2011, recante 'Misure urgenti per assicurare la funzionalita' dell'amministrazione regionale' giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2011.

Con la legge regionale n. 28 del 2 novembre 2011, che consta di un solo articolo, la Regione Puglia ha dettato 'Misure urgenti per assicurare la funzionalita' dell'amministrazione regionale'.

In particolare, in tale articolo e' previsto che 'Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in via eccezionale e all'esclusivo fine di garantire la continuita' dell'attivita' amministrativa e la funzionalita' degli uffici regionali, nelle more dell'esperimento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto della sentenza della Corte costituzionale 15 dicembre 2010, n. 354, i dipendenti della Regione Puglia interessati dagli effetti di tale sentenza sono adibiti alle mansioni proprie della categoria in cui erano inquadrati alla data di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.'.

E' avviso del Governo che, con questa disposizione, la Regione Puglia abbia violato i principi costituzionali contenuti negli artt.

3, 97 e 136 nonche' gli articoli 24 e 113 della Costituzione, come si chiarira' attraverso l'illustrazione dei seguenti M o t i v i 1. - Violazione degli artt. 3, 97 e 136...

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