N. 139 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 novembre 2011

Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore dott. Renzo Tondo, autorizzato con deliberazioni della Giunta regionale n. 1980 del 21 ottobre 2011 (doc. 1) e n. ??????? del 10 novembre 2011 (doc. 2), rappresentata e difesa - come da procura a margine del presente atto - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto in Roma presso l'ufficio di rappresentanza della Regione, in piazza Colonna, 355,

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 8, e dell'art. 2, commi 3 e 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011;

Per violazione:

degli articoli 116 e 119 della Costituzione;

degli articoli 48, 49, 63 e 65 dello Statuto speciale adottato con legge costituzionale n. 1 del 1963;

dell'art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 114/1965 e dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 8/1997;

del principio di leale collaborazione, per i profili e nei modi di seguito illustrati.

Fatto e Diritto Il presente ricorso riguarda due distinti ambiti delle disposizioni di cui al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148: da un lato l'art.

1, comma 8, che ha modificato una disposizione gia' impugnata da questa Regione, dall'altro - se ritenute applicabili alla Regione le disposizioni dell'art. 2, comma 3, ultimo periodo, e comma 36, relative alla riserva all'erario statale delle maggiori entrate derivanti dal decreto stesso.

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, d.-l. n.

138/2011.

L'art. 20, comma 5, d.-l. n. 98/2011 aveva previsto che 'le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2013 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto: ... b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014'.

L'art. 1, comma 8, d.-l. n. 138/2011 modifica l'art. 20, comma 5, d.-l. n. 98/2011, nel seguente modo: 'a) nell'alinea, le parole:

''per gli anni 2013 e successivi'', sono sostituite dalle seguenti:

''per gli anni 2012 e successivi''; ... c) alla lettera b), le parole: ''per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e'' sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: ''a decorrere dall'anno 2014'', sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dall'anno 2012'''.

Dunque, l'art. 1, comma 8, d.-l. n. 138/2011 peggiora in misura rilevante, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, le misure gia' assai restrittive previste dal d.-l. n. 98/2011. Infatti, non solo il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsto dall'art. 20, comma 5, d.-l. n. 98/2011 e' anticipato al 2012, ma esso viene applicato sin dal 2012 nella misura di 2000 milioni di euro, che doveva operare a decorrere dal 2014.

La ricorrente Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene che, allo stesso modo di quelle previste dal d.-l. n. 98 del 2011, anche le nuove restrizioni introdotte dall'art. 1, comma 8, decreto legge n.

138/2011 - nelle parti ad essa riferibili - ledano la autonomia finanziaria ad essa assicurata dagli artt. 48 Statuto, e 119, commi 1, 2, e 4, Cost.; ritiene inoltre che le restrizioni ledano l'art.

116, comma 1, Cost., e l'art. 49 Statuto.

Per meglio inquadrare le questioni di costituzionalita', occorre precisare che le misure indicate si aggiungono non solo a quelle previste dal d.-l. n. 78/2010, ma anche a quelle disposte dall'art.

1, comma 156, primo periodo, della legge n. 220/2010.

L'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010 ha disposto - per quanto riguarda le Regioni speciali - che 'ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica' esse 'concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 20112013' per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, 'in termini di fabbisogno e indebitamento netto' (comma 1, lettera b). Successivamente, la Tabella 1, allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita' 2011: v. l'art. 1, comma 131) ha precisato che il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica consiste nella riduzione delle spese, e ha ripartito tra le autonomie speciali l'obiettivo complessivo: la Regione Friuli-Venezia Giulia e' chiamata a concorrere per 77.216.900 euro nel 2011, e per 154.433.800 euro in ciascuno degli anni 2012 e 2013.

In base all'art. 1, comma 156, primo periodo, della legge n.

220/2010, poi, 'la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia garantisce un effetto positivo sull'indebitamento netto, ulteriore rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, ivi comprese le disposizioni introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di 150 milioni di euro nel 2011, di 200 milioni di euro nel 2012, di 250 milioni di euro nel 2013, di 300 milioni di euro nel 2014, di 350 milioni di euro nel 2015, di 340 milioni di euro nel 2016, di 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031'.

L'art. 20, comma 4, d.-l. n. 98/2011 ha stabilizzato le misure temporanee previste dall'art. 14 d.-l. n. 78/2010 ed il comma 5 ha previsto 'ulteriori misure', sopra esposte.

Assumendo che la ripartizione tra le Regioni a statuto speciale delle misure introdotte con il d.-l. n. 98/2011, come modificato dal d.-l. n. 138/2011, segua gli stessi criteri utilizzati per le norme precedenti di analogo contenuto, per effetto di tale cumulo il peso a carico della Regione Friuli-Venezia Giulia ammonterebbe a circa 762 milioni di euro dal 2012.

La Regione e' consapevole che la autonomia finanziaria intesa come disponibilita' di risorse sufficienti ad esercitare le proprie attribuzioni costituzionali, e come effettiva capacita' di spesa, va valutata nel complesso, e che 'contenimenti' transitori delle spese non sono necessariamente incostituzionali (secondo quanto risulta ad esempio, in ordine ai vincoli derivanti dal patto di stabilita', dalla sent. N. 284/2009). Tuttavia, se non si vuole privare l'art.

119 cost. e, per il Friuli-Venezia Giulia, l'art. 48 Statuto, della capacita' di fungere da parametri di costituzionalita', occorre riconoscere che singoli provvedimenti normativi (gli unici contro i quali - ex art. 127 Cost. - la Regione puo' reagire, ed entro termini tassativi) possano essere sindacati e, se del caso, censurati, anche alla luce di altri singoli provvedimenti, l'insieme dei quali si dimostra lesivo dell'autonomia finanziaria regionale.

Nel caso, la Regione si trova nella condizione di affermare che l'ulteriore aggravamento ed anticipazione delle misure di contenimento, in una con le riduzioni della legge n. 220/2010, determinano la incostituzionalita' dell'art. 1, comma 8, del decreto legge n. 138/2011, in quanto impongono riduzioni consistenti alla spesa, tali da pregiudicare l'assolvimento delle funzioni pubbliche ad essa attribuite, in violazione dell'art. 119 Cost. (v. soprattutto il principio di corrispondenza tra risorse e funzioni di cui al comma 4: 'Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite') e dell'art. 48 Statuto, la cui portata si precisa anche attraverso la considerazione sistematica di tutte le norme costituzionali e statutarie rilevanti ai fini dell'autonomia finanziaria. In questo senso, la lesione di altri parametri - che subito si illustra -concorre a dimostrare anche la violazione degli art. 119 Cost. e 48 Statuto.

Violato e' in primo luogo l'art. 116, comma 1, Cost., il quale riconosce alle Regioni speciali forme e condizioni particolari di autonomia, che non possono non riguardare - data la formulazione della disposizione - anche la autonomia finanziaria (sent. N.

82/2007).

L'art. 1, comma 8, lede la disposizione in quanto riserva alle Regioni speciali - e, per quanto interessa qui, alla Regione Friuli-Venezia Giulia - un trattamento deteriore rispetto a quanto vale per le Regioni ordinarie. L'insieme di queste concorre al risanamento per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mentre le sole Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano concorrono per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

L'irragionevolezza del trattamento deteriore si apprezza considerando che queste differenziazioni operano in un contesto normativo stabile, quanto alle funzioni, per le Regioni ordinarie, mentre e' aumentato il concorso specifico della Regione Friuli-Venezia Giulia al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'assolvimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo e dal patto di stabilita' interno.

Si rammenta qui il comma 152 dell'art. 1 della legge di stabilita' per il 2011 (legge n. 220/2010), secondo cui 'nel rispetto dei principi indicati nella legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dall'anno 2011, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia contribuisce all'attuazione del federalismo fiscale, nella misura di 370 milioni di euro annui, mediante: a) il pagamento di una somma in favore dello Stato; b) ovvero la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi di settore, individuate nell'ambito del tavolo di confronto di...

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