N. 104 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 settembre 2011

Ricorso della Regione Puglia, in persona del presidente pro-tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n.

1893 del 9 settembre 2011, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dal prof. avv. Nicola Colaianni, elettivamente domiciliata in Roma presso la Delegazione Regione Puglia - via Barberini, 36 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 19, commi quarto e quinto, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, in legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione dell'art. 117, comma terzo della Costituzione.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 e' stata pubblicata la legge n. 111/2011, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

L'art. 19, commi quarto e quinto, di tale legge dispone:

  1. Per garantire un processo di continuita' didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche.

  2. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita', ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

Tali disposizioni, in quanto stabiliscono nel dettaglio l'aggregazione di scuole in istituti comprensivi e la soglia minima di alunni per l'assegnazione di dirigenti a tempo indeterminato, sono immediatamente (la loro decorrenza coincidendo con l'anno scolastico appena iniziato)...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT