N. 103 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 settembre 2011

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale allegata, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 23, comma 21 e 40, comma 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come convertito con legge del 15 luglio 2011, n. 111, ove si prevede che a partire dall'anno 2011 e' dovuta un'addizionale erariale della tassa automobilistica da versare alle entrate del bilancio dello Stato destinando quota parte della relativa entrata alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese derivanti dagli interventi previsti da altre norme nonche' dell'art. 37, c. 10, che riserva integralmente allo Stato il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 6, 7, 8 e 9, per violazione dell'art. 36 dello Statuto e delle correlate norme di attuazione di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 e dell'art. 37, comma 10 anche per violazione del principio di leale cooperazione.

Fatto Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 16 luglio 2011, e' stata pubblicata la legge 15 luglio 2011 n. 111 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Detto decreto, quale risulta convertito in legge, all'art. 23 'Norme in materia tributaria' stabilisce che 'comma 21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e' dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato.

L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs.

18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30...

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