N. 94 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 settembre 2011

Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore dott. Renzo Tondo, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1533 del 5 agosto 2011 (doc. 1), rappresentata e difesa - come da procura a margine del presente atto - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto in Roma presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione, in Piazza Colonna, 355;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lett. d), e comma 6, e dell'art. 20, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

164 del 16 luglio 2011;

Per violazione:

degli articoli 116, 117, 118 e 119 della Costituzione;

dell'art. 5, n. 16, e degli artt. 48 e 49 dello Statuto speciale adottato con 1. cost. n. 1 del 1963;

del principio di leale collaborazione, per i profili e nei modi di seguito illustrati.

Fatto e diritto

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. d), e comma 6.

Il primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge n. 98 del 2011 ridetermina per gli anni 2013-2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, e stabilisce che con specifica intesa fra lo Stato e le Regioni, entro il 30 aprile 2012 siano indicate le modalita' per assicurare il rispetto del livello complessivo del finanziamento cosi' determinato. Per il caso in cui l'intesa non sia tempestivamente raggiunta, il comma prevede la introduzione di una serie di misure, al fine di assicurare che per gli stessi anni 2013 e 2014 le Regioni rispettino l'equilibrio di bilancio sanitario.

Fra queste, viene in particolare in considerazione, ai fini della presente controversia, quella di cui alla lettera d) del comma 1, la quale affida ad un regolamento di delegificazione il compito di introdurre - dal 2014 - 'misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale [...] aggiuntive rispetto a quelle eventualmente gia' disposte dalle regioni'; alle Regioni la lettera d) riconosce la possibilita' di 'adottare provvedimenti di riduzione delle predette misure di compartecipazione, purche' assicurino comunque, con misure alternative, l'equilibrio economico finanziario', che deve essere previamente certificato 'da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005'.

Il comma 6 del medesimo art. 17, nel primo periodo, modifica per l'anno 2011 il livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato; nel secondo periodo, invece, pone norme sulla partecipazione dei pazienti al finanziamento della spesa sanitaria, stabilendo testualmente che 'a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n.

296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'.

Per effetto di tali rinvii, ai sensi della lettera p), 'per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale' si introduce il pagamento da parte degli assistiti 'di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro', mentre 'per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice bianco [...] gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro' (facendo 'salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati').

La successiva lettera p-bis) aggiunge che per le prestazioni di assistenza specialistica di cui alla predetta lettera p), le Regioni possono sostituire la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro adottando altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (tuttavia previa positiva certificazione del loro effetto di equivalenza economica da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005) ovvero stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre, equivalenti, misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. Il secondo periodo del comma 6 esplicita poi che per gli anni 2009, 2010 e 2011, cessa di avere efficacia la disposizione del decreto-legge n. 112 del 2008, che aveva abilito quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale , di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Entrambe le disposizioni statali qui impugnate (il comma 1, lettera d), mediante rinvio ad un regolamento di delegificazione; il comma 6 in via diretta), impongono dunque ticket in materia sanitaria; entrambe, se possono in linea di principio avere una ragione per le Regioni ordinarie (sent. n. 203/2008), non hanno invece ragione e giustificazione costituzionale per la ricorrente Regione autonoma, che non partecipa alla...

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