N. 85 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 agosto 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, (C.F.

80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000 presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro La Regione Autonoma della Sardegna, (C.F. 80002870923) in persona del Presidente della Giunta pro tempore;

Per la declaratoria di incostituzionalita' degli artt. 3, comma 1, 17 comma 9, 18 commi 20 e 23 lett. c), 20 e 21 della legge della Regione Sardegna n. 12 del 30 giugno 2011, pubblicata nel B.U.R. n.

20 del 5 luglio 2011, avente ad oggetto 'Disposizioni nei vari settori d'intervento', in relazione agli artt. 3, 4, 5 e 56 della legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 (Statuto speciale della Regione Sardegna), nonche' in relazione all'artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. e), l) s) e comma terzo Cost.

1) La disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 1 prevede che 'Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 dello Statuto speciale, cosi' come sostituito dal comma 834 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2006), ancorche' in assenza dell'adeguamento delle relative norme di attuazione, a decorrere dall'anno 2010, gli accertamenti delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali sono effettuati anche sulla base degli indicatori disponibili relativi ai gettiti tributari'.

Tale norma disciplina unilateralmente con legge regionale aspetti demandati a norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia, consentendo di derogare alle vigenti norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto Speciale di autonomia, contenute negli articoli da 32 a 38 del d.P.R. n. 250/1949.

La richiamata norma regionale eccede quindi dalle competenze statutarie di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale di autonomia (I.e. n. 3/1948), ponendosi altresi' in contrasto con l'articolo 56 del medesimo Statuto speciale, che demanda ad una Commissione paritetica composta da membri statali e regionali, l'elaborazione delle norme di attuazione dello Statuto.

La particolare procedura prevista da una disposizione di rango costituzionale quale il citato art. 56 dello Statuto rende le norme di attuazione derogabili solo da fonti pari ordinate adottate con la medesima procedura.

Codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte affermato che le norme di attuazione degli Statuti Speciali 'sono dotate di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie (sentenze nn. 213/1998, 160 del 1985 e 151 del 1972)' e che 'i decreti legislativi di attuazione statutaria, preceduti dalle proposte o dai pareri delle ricordate commissioni paritetiche, sono espressione di una competenza separata e riservata' (sent. n. 180/1980).

2) La disposizione contenuta nell'art. 17, comma 9 della legge in esame prevede che, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), l'installazione e esercizio di impianti di generazione elettrica alimentati da biogas e biometano, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata solo per alcuni soggetti, ivi indicati. Tale disposizione regionale contrasta con quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, il quale prescrive che per l'accesso alla procedura semplificata l'impianto non debba avere una potenza massima superiore ad a 1 MW, senza prevedere tuttavia la possibilita' di usufruire della procedura abilitativa semplificata solo per determinati soggetti.

Inoltre, sempre l'art. 6, comma 9, d.lgs. 28/2011 dispone che 'Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresi' i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5'.

Risulta chiaro, pero', che la disciplina nazionale prevede un criterio di differenziazione delle procedure amministrative fondato sulla...

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