N. 66 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 luglio 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la declaratoria d'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 e dell'art. 14, comma 3 della legge regionale Piemonte n. 7 del 29 aprile 2011 'Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.

150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale', pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 5 maggio 2011, n.

18;

Tutte le disposizioni sopra richiamate appaiono costituzionalmente illegittime, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2011 (che per estratto autentico si produce sub 1) - ai sensi dell'art. 127 Cost., la impugna con il presente ricorso per i seguenti;

M o t i v i 1) Violazione dell'art. 3, dell'art. 97 e dell'art. 117, comma 2, lett. l) Cost.

La legge regionale n. 7 del 29 aprile 2011, pubblicata nel B.U.R.

della Regione Piemonte del 5 maggio 2011, n. 18, all'art. 5, rubricato 'Modifiche all'art. 14 l.r. n. 23/2008' prevede l'inserimento, dopo il comma 3 dell'art. 14 della l.r. n. 23/2008, del comma 3-bis, il quale dispone che 'Il Presidente del Consiglio regionale puo' avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalita' esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari. Il contenuto dell'incarico ed i rapporti con le strutture sono disciplinati con provvedimento deliberativo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio'.

Cosi' disponendo, il legislatore regionale viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la possibilita' di avvalersi del supporto di professionalita' esterne avviene sulla base di rapporti fiduciari, indipendentemente, quindi, dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni.

La disposizione regionale de qua non tiene conto...

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