N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 maggio 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma;

Contro la Regione Campania, in persona del suo presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale:

1) dell'art. 1, comma 2;

2) dell'art. 1, comma 34;

3) dell'art. 1, comma 37;

4) dell'art. 1, comma 44;

5) dell'art. 1, comma 75;

6) dell'art. 1, comma 78, lettera a);

7) dell'art. 1, comma 123;

8) dell'art. 1, comma 124;

9) dell'art. 1, commi 135,136, 137 e 138;

10) dell'art. 1, commi 142 - 154;

11) dell'art. 1, comma 195;

12) dell'art. 1, comma 207;

13) dell'art. 1, comma 250;

14) dell'art. 1, comma 263;

15) dell'art. 1, comma 26;

16) dell'art. 1, comma 27;

17) dell'art. 1, comma 131;

18) dell'art. 1, commi da 163 a 204;

19) dell'art. 1, comma 209;

20) dell'art. 1, commi 210, 211 e 212;

21) dell'art. 1, comma 215;

22) dell'art. 1, commi 217, 218e 219;

23) dell'art. 1, comma 221, 222e 223;

24) dell'art. 1, commi 224 - 230;

25) dell'art. 1, comma 231;

26) dell'art. 1, comma 232;

27) dell'art. 1, comma 238;

28) dell'art. 1, comma 239;

29) dell'art. 1, comma 241;

30) dell'art. 1, comma 243;

31) dell'art. 1, commi 244 e 245;

della legge regionale Regione Campania 15 marzo 2011 n. 4, 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2011)', pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 16 marzo 2011, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011

Fatto e diritto Premessa. La complessita' della presente impugnativa concernente un consistente numero di norme della legge regionale n.

4/2011 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2011)' ha suggerito a questa difesa una suddivisione in due parti del presente ricorso.

Nella prima parte (da pagina 3 a pagina 42) saranno trattate censure - in prevalenza attinenti a parametri costituzionali dettati in tema di bilancio e/o contabilita', tutela ambientale e di diritti sociali - che seguono l'ordine numerico delle disposizioni impugnate.

Nella seconda parte (da pagina 42 a pagina 83) saranno trattate censure relative a disposizioni che incidono sulla materia sanitaria, ancorche' non direttamente attinenti a quest'ultima.

Tale apparentemente disomogeneo criterio di raggruppamento e' consigliato dal rilievo che le censure in argomento sono tutte collegate al disatteso (dalla Regione Campania) Accordo sul Piano di rientro dai disavanzi sanitari 2007 - 2009, stipulato in data 13 marzo 2007, del quale codesta ecc.ma Corte costituzionale si e' gia' occupata nella fondamentale sentenza numero 2010/100.

Sempre la complessita' dell'impugnativa ha suggerito a questa difesa la citazione integrale di tutte le disposizioni oggetto di impugnativa, onde evitare al Lettore il continuo richiamo al testo della legge. Infine, poiche' le norme impugnate sono inserite tutte in un unico articolo (il numero 1), esse saranno individuate con la sola indicazione del comma.

Parte prima

1. Il comma 2 prevede 'la partecipazione, le indennita', i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilita', comunque denominate, corrisposte agli organi della Regione e degli enti dipendenti, in qualunque forma costituiti, che ricevono contributi a carico delle finanze regionali, ai titolari di incarichi di qualunque tipo, nonche' agli organi delle societa', anche di tipo consortile, partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione, sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010.'.

Come appare palese, la disposizione si pone in contrasto con l'articolo 6 del decreto-legge numero 78/2010, convertito dalla legge numero 122/2010.

Infatti, tale disposizione, comma 2, dispone, fatte salve le esclusioni espressamente prevista dall'ultimo periodo del comma stesso, il carattere onorifico per la partecipazione a organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche e, qualora siano previsti, prescrive che i gettoni di presenza non possano superare l'importo di euro 30 a seduta giornaliera regionale.

Il legislatore regionale, viceversa, prevede genericamente la riduzione del 10%.

Appare evidente che la disposizione di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 78/2010 costituisce principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica (ed e' - ovviamente appena da rammentare che, ai sensi dell'ultima parte del 3° comma dell'articolo 117 della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente la determinazione dei principi fondamentali e' riservata alla legislazione dello Stato).

Essa e' infatti volta, al pari di altre contenute nella medesima legge, ad assicurare la uniformita' di trattamento del sistema lato sensu retributivo, per ragioni di contenimento della spesa pubblica, anche in relazione agli obblighi assunti dallo Stato italiano nei confronti della unione europea.

Non puo' non rammentarsi la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte secondo la quale le norme statali, ispirate alla finalita' del contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalita' per il perseguimento dei medesimi.

Invero, come ha chiarito sempre codesta ecc.ma Corte, 'la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilita' interna (data la sua rilevante entita'), costituisce non gia' una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale' (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007).

Sotto tale profilo, non sembra possano sussistere differenze di rilievo, ai fini che qui occupano (vale a dire in relazione alla sussumibilita' delle norme in esame nella categoria dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, 3° comma, Cost., in relazione all'ultima parte di esso, che riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali) tra quelle che attengono alla spesa per il personale, rispetto ad altra - quale la previsione di cui al predetto articolo 6 del decreto-legge n. 78/2010 - che disciplina la spesa della pubblica amministrazione in relazione non al personale dipendente ma a soggetti che ad altro titolo svolgono comunque attivita' per il funzionamento di essa.

Cio', quantomeno, anche in relazione alla circostanza che nella specie la ratio della norma cui all'articolo 6 del decreto-legge 2010/78 e' palesemente volta al contenimento della spesa pubblica, al pari delle discipline via via susseguitesi che hanno operato il contenimento di essa spesa pubblica incidendo sulle misure previste per il personale dipendente. Ne', ovviamente, a escludere la predetta natura di principio fondamentale puo' valere la diversita' degli strumenti adoperati e dello specifico settore oggetto di disciplina (nella specie, la partecipazione ad organi collegiali e non il pubblico impiego).

2. Il comma 34, prevede che 'Le maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale, realizzate nel corso dell'esercizio finanziario, sono destinate ad incrementare i fondi di riserva di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n.

7/2002'.

A sua volta, l'articolo 28 in commento prevede, al comma 1°, lettere a) e b) che e' 'I fondi di riserva si distinguono in: a) fondo di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti; b) fondo di riserva per spese impreviste'.

La norma in esame qui censurata si e' dunque tradotta in una implementazione delle spese obbligatorie e delle spese impreviste senza copertura finanziaria specifica, tale essendo il mero richiamo alle 'maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale, realizzate nel corso dell'esercizio finanziario', locuzione, questa, con la quale il legislatore regionale non precisa l'ammontare delle risorse e non prevede adeguata copertura finanziaria specifica.

E' appena da rammentare al riguardo i ben noti principi piu' volte statuito da codesta ecc.ma Corte.

In primo luogo, l'applicazione alle Regioni dell'obbligo di copertura finanziaria delle disposizioni legislative e' stata ribadita piu' volte da codesta Corte (sentenze n. 100 del 2010 e n.

386 e n. 213 del 2008), costante nel ritenere che 'il legislatore regionale non puo' sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira' (tra le tante, sentenza n. 359 del 2007) e ha trovato ulteriore conferma nell'art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica).

Da tale punto di vista, e sotto questa prospettiva, la regola ex articolo 81, 4° comma, Cost., della cui natura di principio fondamentale dello Stato non si puo' ovviamente dubitare, costituisce materia di legislazione riservata alla potesta' esclusiva di quest'ultimo, con conseguente violazione del parametro costituzionale di cui all'articolo 117, 3° comma, in relazione alla competenza legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, per l'ipotesi di legislazione regionale che violi essa regola.

Vero e' poi che deve esistere 'uno stretto collegamento tra la legge, la nuova e maggior spesa che essa comporta e la relativa copertura finanziaria, che non puo' essere ricercata in altre disposizioni, ma deve essere indicata nella legge medesima, al fine di evitare che gli effetti di essa (eventualmente in deroga alle altre...

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