N. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 marzo 2011 - 24 aprile 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.E. 80224030587) presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, ricorrente;

Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in L'Aquila, via Leonardo da Vinci, intimata;

Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge n. 60/2011 pubblicata sul BUR 17 gennaio 2011 recante modifiche all'art. 2 l.r. 18 maggio 2000 n. 96. Istituzione della Riserva naturale di interesse provinciale 'Pineta Dannunziana e Istituzione del parco Regionale della Pace nella frazione di Pieranseri' per violazione dell'art. 127 della Costituzione.

Con l.r. Abruzzo n. 96 del 18 maggio 2000 e' stata istituita la Riserva Naturale di interesse provinciale 'Pineta dannunziana' nel territorio del Comune di Pescara, per una superficie di 56 ettari.

La gestione della Riserva, dapprima demandata alla Provincia di Pescara, e' stata trasferita, con l.r. n. 19 del 9 maggio 2001, al Comune di Pescara.

Con l.r. n. 60 del 22 dicembre 2010 e' stato modificato l'art. 2 della l.r. n. 96/2000, sostituendo il primo comma di tale articolo con il seguente: 'I confini della Riserva naturale di interesse provinciale 'Pineta Dannunziana' sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:5.000, per una superficie di 85 ettari'.

All'art. 3 si dichiara che la legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La legge e' stata pubblicata sul BURA ordinario n. 2 del 12 gennaio 2011 e ripubblicata sul BURA speciale n. 7 del 17 gennaio 2011 su richiesta del Presidente del Consiglio Regionale a causa della riscontrata difformita' tra il testo inviato dal Consiglio regionale per la promulgazione e pubblicazione e quello effettivamente approvato.

La Legge Regionale n. 60 del 22 dicembre 2010 merita di essere sottoposta al vaglio di codesta Corte Costituzionale, in quanto eccedente le competenze regionali, sia per motivi procedimentali che sostanziali:

I - Violazione ed erronea applicazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, della l.r. 21 giugno 1996 n. 38, dell'art. 118 della Costituzione, del d.lgs. n. 267/2000 della l.r. 12 aprile 1983 n. 18.

Per effetto della modifica apportata dalla l.r. n. 60/2010 sono stati ristabiliti i confini della Riserva naturale 'Pineta dannunziana'.

Tuttavia, non sarebbe corretto parlare di mera riperimetrazione dell'area, considerata l'estensione...

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