N. 97 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 settembre 2010

Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 840 del 27 settembre 2010, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Lucia Bora, domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mosca, Corso d'Italia n.102;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 6-bis, dell'art. 15, commi 1 e 2, dell'art. 49, comma 3, dell'art. 49 commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, 119, primo e secondo comma, 120 e 121, secondo comma Cost. anche sotto il profilo di violazione del principio della leale cooperazione.

Sul supplemento ordinario n. 174 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 176 del 30 luglio 2010 e' stata pubblicata la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.

Le impugnate disposizioni sono lesive delle competenze regionali per i seguenti motivi di Diritto

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 6-bis per violazione dell'art. 117, terzo comma, dell'art. 118, primo comma e dell'art. 119, primo e secondo comma Cost. Violazione del principio della leale cooperazione.

L'art. 11, comma 6-bis dispone che 'entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' avviato un apposito confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri: estensione delle modalita' di tracciabilita' e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci, possibilita' di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale'.

L'organizzazione del servizio farmaceutico e l'assistenza farmaceutica sono state ascritte alla materia concorrente della 'tutela della salute' (sentenza Corte costituzionale n. 87 del 2006);

lo Stato dunque puo' dettare soltanto i principi fondamentali, lasciando al legislatore regionale lo sviluppo e l'articolazione normativa.

La previsione impugnata, invece, affida la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica ad un accordo tra i Ministeri, l'Aifa e le associazioni di categoria, che sara', in applicazione della norma in esame, puntuale, di dettaglio ed autoapplicativo, senza che siano lasciati margini di intervento regionale.

Cio' determina dunque la violazione dell'art. 117, terzo comma Cost.

Ove poi si dovesse, ritenere che in materia sussista un'esigenza di carattere unitario tale da attrarre in capo allo Stato l'esercizio della funzione amministrativa, e quindi anche di regolazione normativa, concernente le modalita' di remunerazione della spesa farmaceutica, si ravvisa la violazione dell'art. 118, primo comma Cost., perche' le regioni dovrebbero essere coinvolte con l'intesa, in quanto titolari di competenze in materia di tutela della salute, nel cui ambito rientra la spesa farmaceutica (si pensi alle competenze regionali relative al rimborso del prezzo alle farmacie).

Invece la norma non prevede alcuna forma di intesa, ne' di coinvolgimento effettivo delle regioni al tavolo di confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Aifa e le associazioni di categoria, finalizzato alla revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica.

Cio' determina anche la violazione del principio della leale cooperazione.

Infine la norma viola l'art. 119, primo e secondo comma Cost.

perche' determina in via unilaterale una modifica della remunerazione della spesa farmaceutica che potra' incidere sul bilancio regionale, in violazione dell'autonomia finanziaria regionale.

Vero infatti e' che il comma impugnato prevede che il confronto tra i Ministeri e l'Aifa deve portare ad una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale, ma cio' non elimina il vizio prospettato perche' quella riduzione pattuita a livello statale-Aifa e associazioni di categoria sara' vincolante per le Regioni che, invece, avrebbero potuto individuare e proporre misure per fronteggiare la spesa farmaceutica capaci di produrre un maggiore risparmio (ad esempio mediante un incremento della distribuzione diretta dei farmaci generici da acquistare dalle ASL con gare direttamente dalle industrie produttrici).

Quindi le regioni si troveranno vincolate al 'quantum' di risparmio predefinito a livello statale, senza poter neanche intervenire nel confronto tecnico e private della possibilita' di individuare interventi capaci di determinare un maggiore contenimento della spesa farmaceutica e, quindi, un maggiore vantaggio per il bilancio regionale.

Di qui i vizi eccepiti.

2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. anche sotto il profilo della violazione del principio della leale collaborazione.

L'art. 15, commi 1 e 2 prevede quanto segue:

'1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a., in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonche' l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.

  1. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.a. e' autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo d.P.C.M di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto'.

    Il primo comma, a distanza di pochi giorni dalla conversione, e' stato parzialmente modificato dall'art. 1, comma 4 del decreto-legge n. 125 del 5 agosto 2010 (pubblicato in G.U. n. 182 del 6 agosto 2010), che ha aggiunto, dopo le parole 'modalita' per l'applicazione', la seguente frase 'entro il 30 aprile 2011'.

    Si tratta di disposizioni che sicuramente incidono sulle materie di competenza concorrente 'governo del territorio' e 'grandi reti di trasporto e navigazione'.

  2. a) Per quanto riguarda la prima parte del primo comma dell'art.

    15, relativa alla determinazione dei criteri e modalita' per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a., si rileva che una variazione in aumento dei pedaggi attualmente previsti comporta necessariamente effetti riflessi sulla viabilita' alternativa a quella autostradale, perche' determina un aumento del traffico sui percorsi alternativi a quelli autostradali.

    Cio' comporta, chiaramente, un aggravio dei costi di manutenzione delle strade regionali (nonche' provinciali e comunali), e dei fenomeni di inquinamento (atmosferico ed acustico) nei territori interessati dalla stessa viabilita' alternativa a quella autostradale.

    In altri termini, un aumento dei pedaggi attualmente previsti comporta conseguenze anche di notevole impatto sul territorio circostante in termini ambientali e, piu' in generale, di vivibilita'.

    Tali effetti sono stati riconosciuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha affermato che gli aumenti tariffari 'non possono non incidere sull'andamento della viabilita', della circolazione e dei trasporti in ambito regionale' (T.A.R. Lazio, Sez.

    III...

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