N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 21 settembre 2012

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, determinare, in attuazione di norme incostituzionali, con un procedimento nel quale non e' stata assicurata la diretta partecipazione della Regione Valle d'Aosta, le 'Modalita' di individuazione del maggior gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214', e per l'effetto annullare il decreto ministeriale 20 luglio 2012, nonche' ogni atto connesso a quello impugnato.

Roma, 17 settembre 2012

L'avv. Ulisse Corea

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 1803 del 6 settembre 2012, dall'Avv. Ulisse Corea del foro di Roma (C.F. CROLSS69T19C352X;

pec:ulissecorea@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio;ricorrente - contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma,

Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dell Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, - resistente - per l'accertamento dell'avvenuta violazione di norme costituzionali e statutarie attributive di competenze e garanzie alla Regione ricorrente e per il conseguente annullamento del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 luglio 2012, pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana, serie generale, n. 173 del 26 luglio 2012, concernente 'Modalita' di individuazione del maggior gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214', nonche' di ogni atto connesso a quello impugnato.

Fatto 1. Con decreto adottato in data 20 luglio 2012 e pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana, serie generale, n. 173 del 26 luglio 2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito unilateralmente e a prescindere dal raggiungimento di qualsivoglia intesa con la Regione ricorrente - le 'Modalita' di individuazione del maggior gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214'.

  1. Il citato decreto ministeriale da' attuazione all'art. 2, comma 36, del d.-1. n. 138 del 2011, come convertito dalla legge n.

    148 del 2011, nella parte in cui dispone che le maggiori entrate di natura tributaria percepite nel territorio regionale sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea; lo stesso decreto attua l'art.

    48, comma 1, del d.-l. n. 201 del 2011, nella parte in cui prevede che le maggiori entrate derivanti dal d.-l. 'Salva Italia' sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per...

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