N. 11 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 1 ottobre 2012

P.Q.M.

Voglia codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, accogliere il presente ricorso Preliminarmente sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato;

In subordine, sempre preliminarmente, sollevare d'ufficio dinanzi a se' questione di legittimita' costituzionale in via incidentale delle disposizioni dell'art. 1, commi 321 e 322 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, conseguentemente, sospendere il presente giudizio.

Dichiarare, in accoglimento del presente ricorso, che:

Non spetta allo Stato in lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione Siciliana, in particolare per la violazione dell'art. 36 dello Statuto e dell'art. 2 d.P.R. n.

1074/1965 anche in combinato disposto con gli artt. 17, lett c) e 20, adottare nei confronti della Regione siciliana il decreto 2 aprile 2012 'Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi dell'art. 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012.

Pronunciare di conseguenza l'annullamento del decreto interministeriale impugnato, nella parte in cui dispone nei confronti dellaRegione siciliana e in tal modo sottrae alla medesima con effetto dal la gennaio 2007, quote del gettito della tassa automobilistica di sua integrale spettanza erroneamente tramite riduzione delle somme dovute dallo Stato alla Regione siciliana per il finanziamento del Fondo Sanitario.

Si deposita con il presente atto la deliberazione di Giunta regionale di autorizzazione a ricorrere oltre ai documenti indicati in ricorso.

Palermo, 5 settembre 2012

Avv.Fiandaca - Avv. Valli

Ricorso della Regione Siciliana in persona del suo Presidente pro-tempore On.le dott. Raffaele Lombardo, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Beatrice Fiandaca e Marina Valli dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato in Roma nella sede dell'Ufficio della Regione stessa, via Marghera 36;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n.

370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed elettivamente presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12;

Per la risoluzione previa sospensione del conflitto di attribuzione insorto fra la Regione Siciliana e Stato per effetto del decreto emanato il 2 aprile 2012 dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione recante 'Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Balzano, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi dell'art. 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 luglio 2012 per violazione dell'art. 36, primo comma, dello Statuto siciliano e delle norme di attuazione contenute nell'art. 2, primo comma, del d.P.R. n.

1074 del 1965 ed, inoltre dei predetti artt. 36, primo comma dello Statuto siciliano e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 anche in combinato disposto con gli artt. 17, lett c) e 20 dello Statuto siciliano.

Fatto Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica serie generale n. 172 del 25 luglio 2012, e' stato pubblicato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 2 aprile 2012 recante 'Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi dell'art. 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296'.

Il provvedimento contiene varie disposizioni che rilevano ai...

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