n. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 8 maggio 2013 -

Ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia (cod. fisc. 80014930327;

P. IVA 00526040324), in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 806 del 18 aprile 2013 (doc. 1), rappresentata e difesa - come da procura a margine del presente atto - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto in Roma presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione, in Piazza Colonna, 355;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso all'Ufficio elettorale centrale nazionale costituito presso la Suprema Corte di Cassazione per la verifica e la proclamazione dei risultati delle elezioni per la Camera dei Deputati svoltesi il 24 e 25 febbraio 2013, di assegnare complessivamente alla circoscrizione IX Friuli-Venezia Giulia 12 seggi, anziche' i 13 spettanti a tale circoscrizione regionale sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, assunto in stretta applicazione di quanto previsto dall'art. 56 della Costituzione;

Nonche' per il conseguente annullamento del verbale del 5 marzo 2013 con il quale, al termine della procedura elettorale svoltasi il 24 e 25 febbraio 2013 per l'elezione della Camera dei deputati, lo stesso Ufficio elettorale centrale nazionale ha assegnato alla circoscrizione regionale IX - Friuli-Venezia Giulia 12 seggi anziche' i 13 spettanti, in violazione, per le ragioni che saranno di seguito esposte, degli articoli 1, 3, primo comma, 5 e 56, quarto comma, della Costituzione, nonche', in quanto attuativo di tali disposizioni, del d.P.R. 22 dicembre 2012, allegato A (doc. 2). F a t t o Come e' ben noto, nel disciplinare l'elezione della Camera l'art. 56, dopo avere stabilito al comma secondo in seicentotrenta il numero dei deputati da eleggere, al quarto comma stabilisce che «la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti». La questione sollevata con il presente conflitto riguarda la Circoscrizione IX Friuli-Venezia Giulia, integralmente corrispondente al territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. In generale - ai sensi della legge 4 agosto 1993, n. 277 - ogni circoscrizione corrisponde ad un territorio regionale o (nel caso delle Regioni di maggiore dimensione) ad una parte di esso. Il criterio di distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni stabilito dalla Costituzione impone un rapporto di proporzionalita' con la popolazione della circoscrizioni. Non si tratta certo di un criterio casuale: al contrario, ne e' evidente il fine di assicurare parita' di rappresentanza a tutte le comunita' regionali, sulla base della loro consistenza demografica. Si tratta dunque di un principio connaturato alla rappresentanza democratica, come voluta dalla Costituzione, in diretta applicazione dei principi fondamentali posti dagli articoli 1 e 3, un principio che non puo' in alcun caso venire alterato nella sua applicazione. Le prescrizioni costituzionali sull'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni in ragione proporzionale alla consistenza demografica della popolazione sono state attuate, in relazione alle elezioni convocate per il 24 e 25 febbraio 2013, dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, recante Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2012. In tale decreto, che non risulta contestato da alcuno, alla circoscrizione IX Friuli-Venezia Giulia sono stati assegnati 13 seggi, come evidenziato nella Tabella A. Precisamente, come risulta ancora da tale Tabella, 12 seggi risultano come «quozienti interi», mentre il seggio rimanente risulta assegnato in ragione dei «resti piu' alti»: i quali - come descritto nel «Nota Bene» posto ai piedi della Tabella A - «in numero complessivo di 10, danno titolo all'assegnazione alle relative circoscrizioni di un seggio in piu'». Una delle dieci circoscrizioni e', appunto, quella della Regione Friuli-Venezia Giulia. E' dunque con somma sorpresa che i rappresentanti della comunita' regionale hanno constatato che il Verbale del 5 marzo 2013 delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, costituito presso la Suprema Corte di Cassazione, al termine della procedura elettorale svoltasi il 24 e 25 febbraio 2013 per l'elezione della Camera dei deputati assegnava complessivamente alla circoscrizione IX Friuli-Venezia Giulia 12 seggi, anziche' i 13 spettanti sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, in applicazione di quanto previsto dall'art. 56 della Costituzione. A tale risultato l'Ufficio sembra essere arrivato attraverso le seguenti tappe. Nel Prospetto VI allegato (p. 43) - evidenziato nel verbale del 5 marzo, del quale e' definito «parte integrante» (p. 25) - e' riportato «il totale dei seggi attribuiti a ciascuna coalizione di liste o singola lista, nelle singole circoscrizioni»: ed esso chiaramente conferma che alla circoscrizione Friuli-Venezia Giulia sono assegnati 13 seggi, ripartiti nel seguente modo: 7 seggi alla Coalizione Luigi Bersani, 3 seggi alla Coalizione Silvio Berlusconi, l seggio alla Coalizione Mario Monti, 2 seggi al Movimento 5 stelle. Tuttavia, dal riepilogo di cui al § 20 del verbale risulta che per la stessa circoscrizione sono stati assegnati i seguenti seggi: 7 seggi alla Coalizione Luigi Bersani, 2 seggi alla Coalizione Silvio Berlusconi, 1 seggio alla Coalizione Mario Monti, 2 seggi al Movimento 5 stelle, per un totale complessivo di 12 seggi, in luogo dei 13 assegnati alla circoscrizione a norma dell'art. 56, comma quarto, della Costituzione. La ragione per la quale l'Ufficio elettorale centrale nazionale e' arrivato a tale esito risulta consistere nelle complesse «operazioni di compensazione» compiute, di cui e' descrizione a p. 28, come segue: «Quindi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, a norma dell'art. 83, comma 1, n. 8, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sottrae i seggi eccedenti alla coalizione avente come capo Silvio Berlusconi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e li assegna, nella stessa circoscrizione nel solo caso della Liguria, alla coalizione di liste avente come capo Pierluigi Bersani che non ha ottenuto il numero di seggi spettanti e che ha parti decimali dei quozienti non utilizzate, come risulta dai prospetti V-bis allegati al presente verbale. Nei casi in cui non e' stato possibile far riferimento alla medesima circoscrizione e cioe' nelle circoscrizioni Friuli-Venezia Giulia e Molise, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di lista e alla lista eccedentaria sono stati sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT