n. 11 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 ottobre 2013 -

Ricorso per conflitto della Regione Toscana (codice fiscale e partita I.V.A.: 01386030488), in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con delibera della Giunta Regionale 800 del 30 settembre 2013, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora dell'Avvocatura della Regione Toscana (codice fiscale: BROLCU57M59B157V) e dall'avv. prof. Marcello Cecchetti (codice fiscale: CCCMCL65E02H501Q), presso il cui studio elegge domicilio in Roma, via Antonio Mordini n. 14 (e-mail: marcellocecchetti@pec.ordineavvocatifirenze.it);

Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore in carica, per: La dichiarazione di non spettanza alla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana del potere di richiedere il deposito dei conti giudiziali ai gruppi consiliari del Consiglio della Regione Toscana riferibili alle annualita' 2010 - 2011 - 2012;

e, per l'effetto, l'annullamento dei decreti nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/2013 emanati dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana in data 10 luglio 2013 e depositati in segreteria della Corte dei Conti in data 8 agosto 2013, con i quali il predetto potere giurisdizionale e' stato affermato e concretamente esercitato. Fatto In data 11 aprile 2013 il Procuratore regionale della Corte dei conti inoltrava alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte medesima sette istanze per resa di conto ai sensi dell'art. 39, del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, per l'emanazione del decreto di fissazione del termine per il deposito da parte dei gruppi Consiliari del Consiglio regionale della Toscana dei conti giudiziali relativi alla gestione dei fondi pubblici regionali - integranti il contributo previsto dalla legge regionale n. 60/2000 e successive modificazioni ed integrazioni - e accreditati, nel corso della IX Legislatura regionale, per gli anni 2010 - 2011 - 2012. La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, all'esito della Camera di consiglio del 10 luglio 2013, emanava i decreti nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 del 2013 (docc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) con i quali - individuato l'agente contabile legittimato passivo del giudizio per resa di conto ai sensi degli artt. 44 ss. del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 nelle persone dei Presidenti pro tempore dei gruppi consiliari oggetto della predetta istanza - assegnava agli stessi il termine di giorni novanta per il deposito dei conti giudiziali relativi alla gestione per gli anni 2010 - 2011 - 2012. Segnatamente: con decreto n. 13/2013, si intimava al Presidente pro tempore del Gruppo consiliare "Gruppo Misto" il deposito dei predetti conti giudiziali;

con decreto n. 14/2013, si intimava al Presidente pro tempore del Gruppo consiliare "Lega Nord Toscana/piu' Toscana" il deposito dei predetti conti giudiziali;

con decreto n. 15/2013, si intimava al Presidente pro tempore del Gruppo consiliare "Unione di Centro" il deposito dei predetti conti giudiziali;

con decreto n. 16/2013, si intimava al Presidente pro tempore del Gruppo consiliare "Federazione della Sinistra - Verdi" il deposito dei predetti conti giudiziali;

con decreto n. 17/2013, si intimava al Presidente pro tempore del Gruppo consiliare "Italia dei Valori" il deposito dei predetti conti giudiziali;

con decreto n. 18/2013, si intimava al Presidente pro tempore del Gruppo consiliare "Partito Democratico" il deposito dei predetti conti giudiziali;

con decreto n. 19/2013, si intimava al Presidente pro tempore del Gruppo consiliare "il Popolo della Liberta'" il deposito dei predetti conti giudiziali. Preme sin da ora rilevare come l'intimazione al deposito dei conti giudiziali contenuta nei citati decreti non abbia precedenti nella storia dell'ordinamento regionale repubblicano;

non solo, ma la stessa segue la conclusione del controllo sul rendiconto generale della Regione Toscana effettuato, con giudizio di parifica positivo, ai sensi della nuova normativa contenuta nell'art. 1, del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in legge dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. I provvedimenti giurisdizionali avverso i quali si ricorre con la proposizione del presente giudizio per conflitto di attribuzione risultano adottati in carenza assoluta di giurisdizione e, al contempo, ledono l'autonomia costituzionalmente garantita della Regione e, in particolare, del Consiglio regionale e dei suoi singoli componenti. Il presente conflitto, pertanto, e' fondato su due concorrenti presupposti: da un lato, la radicale insussistenza del potere giurisdizionale che la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana ha preteso di affermare ed esercitare in concreto mediante l'attivazione del giudizio di resa del conto a carico dei Presidenti dei gruppi consiliari;

dall'altro, la conseguente palese interferenza che da tale pretesa deriva nei confronti delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla Regione e ai suoi organi consiliari, sotto il profilo della attuale e concreta menomazione delle medesime. Ambedue i presupposti trovano fondamento nei motivi di seguito esplicitati. In via preliminare, sull'ammissibilita' del presente ricorso per conflitto di attribuzioni. Come e' noto, la giurisprudenza di questa Ecc.ma. Corte Costituzionale ammette pacificamente «che il conflitto intersoggettivo possa riguardare anche atti di natura giurisdizionale, con l'unico limite che esso non si risolva in un mezzo improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, valendo, contro gli errori in iudicando, di diritto sostanziale o processuale, i consueti rimedi previsti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni» (cosi' sent. n. 195/2007;

cfr. inoltre, ex multis, sentt. nn. 72 e 81/2012). I decreti che qui si censurano - pacificamente di natura giurisdizionale (ai sensi degli artt. 44 ss. del regio decreto n. 1214/1934, ed a fortiori dell'art. 103, secondo comma, Cast. che ne costituisce il fondamento costituzionale) e gia' riconosciuti da questa Corte (a partire dalla sent. n. 110 del 1970) quali atti idonei a costituire il presupposto di un conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni - esprimono in modo chiaro ed inequivoco l'affermazione (clamorosamente erronea e infondata, come si vedra') della sussistenza di un potere giurisdizionale spettante alla Corte dei conti e la relativa pretesa di esercitarlo in concreto nei confronti dei Presidenti dei gruppi consiliari intimati, con conseguente sicura interferenza, sotto il profilo della menomazione attuale e concreta, rispetto a molteplici attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione e all'assemblea legislativa regionale, nonche' alle prerogative costituzionali dei singoli consiglieri. Come gia' sostenuto da questa Ecc.ma Corte nella sent. n. 129 del 1981, «tale prospettazione e' sufficiente a dimostrare che "esiste la materia di un conflitto" (in base all'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953), anche se nei casi in esame non si controverte circa la spettanza di una stessa attribuzione, ma circa l'estensione della giurisdizione propria della Corte dei conti, nel rapporto con l'autonomia organizzativa e funzionale rivendicata» dall'odierna ricorrente;

e' infatti consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il criterio per cui la figura dei conflitti di attribuzione, sia tra lo Stato e le Regioni sia tra i poteri dello Stato, "non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per se', ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto" (cfr. la sentenza n. 110 del 1970)

. L'idoneita' lesiva dei suddetti decreti sostanzia in capo alla ricorrente Regione Toscana l'interesse alla tutela dell'integrita' della propria sfera di autonomia, cosi' come sancita da norme costituzionali o norme primarie direttamente integrative o attuative di norme di rango Costituzionale (cfr., ex multis, sent. n. 238/2012). Cio' a maggior ragione se si considera che, come affermato da questa Ecc.ma Corte, la lesione di poteri propri dei rappresentanti di un ente dotato di autonomia costituzionalmente protetta si estende anche all'autonomia dell'ente medesimo, avvalorando ulteriormente l'interesse alla tutela delle proprie attribuzioni (cfr., ex multis, sentt. nn. 211/1972 e 163/1997). L'iniziativa del Procuratore regionale cui la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti ha dato corso travalica i limiti esterni della giurisdizione contabile, concretizzando l'attivazione di un giudizio in carenza assoluta di potere giurisdizionale, senza che vengano in alcun modo in questione profili concernenti le concrete modalita' di esercizio di tale funzione. Gli atti che in questa sede si impugnano realizzano, altresi', una concreta ed attuale lesione delle prerogative costituzionalmente attribuite alla Regione, in violazione degli artt. 5, 101, secondo comma, 103, secondo comma, 114, 117, 119, 121, 122, quarto comma, 123, anche in relazione all'art. 134, primo comma, Cost. e, quali norme interposte, degli artt. 9 (prerogative dei Consiglieri), 11 (funzioni del Consiglio regionale), 16 (gruppi consiliari), 17 (Presidenti dei gruppi consiliari), 22 (regolamento del Consiglio regionale) e 28 (autonomia del Consiglio regionale) dello Statuto della Regione Toscana. Tanto doverosamente premesso in punto di ammissibilita' del ricorso, i decreti della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana menzionati in epigrafe ledono l'autonomia e le attribuzioni costituzionali della Regione Toscana per i seguenti motivi di Diritto 1. - Carenza assoluta di giurisdizione per difetto dei presupposti oggettivi di instaurazione del giudizio di resa di conto e del giudizio di conto...

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