DECRETO 7 gennaio 2013, n. 19 - Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105

Coming into Force19 Marzo 2013
Enactment Date07 Gennaio 2013
Published date04 Marzo 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/03/04/13G00058/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.53 del 04-03-2013
Titolo I Disposizioni generali
Art 1.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI e IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, che apporta «Modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa»;

Visto in particolare, l'articolo 7 del predetto decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, che prevede l'adozione, con decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa, di un apposito regolamento di attuazione, da emanare procedendo al necessario coordinamento con le norme di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93, che adotta il «Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 20 e 24;

Considerata la necessita' di riproporre la formulazione del regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, allo scopo di aderire a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 11702/2012 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 6 dicembre 2012;

Vista la comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adottano il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, il presente regolamento detta la disciplina di attuazione delle norme in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. «legge»: la legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni;

  2. «materiali»: i materiali di armamento di cui all'articolo 2 della legge;

  3. «elenco»: l'elenco dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge;

  4. «registro»: il registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge;

  5. «operatore» e «operatori»: i soggetti interessati a ottenere o che hanno ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nulla osta di cui alla legge, nonche' i soggetti che effettuano le transazioni bancarie di cui all'articolo 27 della legge;

  6. «operazione» ed «operazioni»: esportazione e importazione, definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, delocalizzazione produttiva, trasferimento intangibile, concessione di licenze di fabbricazione e trasformazione o adattamento di materiali e mezzi, di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge; prestazione o cessione di servizi di cui all'articolo 2, comma 6, all'articolo 9, comma 5, lettera a), e all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge;

  7. «comitato»: il comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge;

  8. «Autorita' nazionale - UAMA»: l'Unita' per le autorizzazioni dei materiali di armamento di cui all'articolo 7-bis della legge.

Capo I Norme generali sui procedimenti
Art 3.

Comunicazioni, domande e documentazioni

  1. Le comunicazioni e domande di cui al presente regolamento sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo delegato, la firma dei quali e' autenticata ai sensi di legge ovvero depositata presso l'ufficio competente, e sono corredate delle certificazioni richieste, rilasciate in data non anteriore a tre mesi ovvero, quando la legislazione del Paese estero di rilascio prevede una maggiore durata di validita', non anteriore a sei mesi dalla loro presentazione. Alle comunicazioni e domande sottoscritte dal delegato e' altresi' allegata la delega, in originale o copia conforme, quando non depositata presso il predetto ufficio.

  2. Le certificazioni rilasciate dalle autorita' governative del Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle quali risulta la qualita' di imprese autorizzate dal Governo dello stesso Paese a produrre e commercializzare materiali oggetto della disciplina della legge, devono essere legalizzate dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente. Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla esenzione dalla legalizzazione.

  3. I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai fini delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge, sono presentati corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione e' asseverata quando il testo originale e' redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali della Comunita' europea.

  4. Salvo quanto disposto dall'articolo 7, l'amministrazione competente e' tenuta a pronunciarsi sulle domande con provvedimento espresso entro i termini stabiliti dal presente regolamento.

Art 4.

Pubblicita' e informazioni

  1. Le direttive previste dal presente regolamento sono pubblicate sul sito Internet dell'amministrazione emanante.

  2. L'Autorita' nazionale - UAMA puo' richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni su quanto attiene all'operazione in qualunque fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, in riferimento ai principi della legge.

Art 5.

Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attivita'

  1. Alle attivita' degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti l'attuazione della legge si applicano le vigenti disposizioni in materia di sicurezza della Repubblica e segreto di Stato.

  2. Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi dell'articolo 21 della legge, gli organizzatori, salvo quanto disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorita' nazionale per la sicurezza, con le modalita' e i contenuti definiti dalla stessa Autorita' e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative.

  3. Entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda, l'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata, per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento, ovvero viene comunicato, con provvedimento motivato, il diniego.

  4. Nel caso di visite contemplate da intese intergovernative, l'Autorita' di cui al comma 2 rilascia l'autorizzazione secondo modalita' e in termini conformi a quanto previsto nelle medesime intese.

Capo II Dei singoli procedimenti
Art 6.

Principi generali per le trattative contrattuali

  1. Salve le condizioni o limitazioni disposte per il rilascio di singole autorizzazioni e nulla-osta a trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio e i termini di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, della legge, e' vietata la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificata nonche', se l'operatore ne e' informato, delle informazioni in corso di classificazione o di interesse nazionale.

  2. Sono considerate «apposite intese intergovernative», ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 4, della legge, quelle in cui e' esplicitamente contemplata la possibilita' che fra i due Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali di armamento.

  3. Le «apposite intese intergovernative», il cui contenuto deve essere preventivamente sottoposto alla valutazione del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i riflessi di sua competenza, devono:

    1. prevedere che le suddette operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppure societa' private autorizzate dai rispettivi Governi;

    2. prevedere che i rispettivi Governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente;

    3. fare esplicito riferimento alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, eventualmente integrate o modificate secondo il disposto del medesimo articolo 2, comma 3, considerando incluse, anche se non indicate, quelle che concorrono all'allestimento...

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