n. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 luglio 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 - n. fax 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Abruzzo e la Giunta Regionale della Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica per l'annullamento della delibera della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 218, in data 28 marzo 2013, pubblicata sul B.U.R. n. 17, in data 8 maggio 2013, recante «Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 109 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale». Ripartizione tra le Direzioni regionali di competenza afferenti il mare». Fatto 1.1. Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», prevede, all'art. 24, alcune «Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Il comma 1, lett. d), del soprarichiamato art. 24, modifica l'art. 109, del d.lgs. n. 152/2006, che disciplina la «Immersione in mare di materiale derivante da attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e condotte». In particolare, la nuova disposizione modifica il comma 2, del richiamato art. 109, e prevede che l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi e' rilasciata dalle regioni (fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali) in conformita' alle modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e delle attivita' produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome. La novella prevede, inoltre, che anche la immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, sia soggetta ad autorizzazione regionale. 1.2. A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, il Ministero dell'ambiente, con lettera circolare in data 11 aprile 2012, ha comunicato a tutte le Regioni che, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale di cui al richiamato art. 109, comma 2, del...

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