Ricorso ex art. 54 Quater

AutoreGaetano Insolera/Fernando Santoni De Sio
Pagine349-351

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(Omissis). - Le modalità di utilizzo di sostanze volte a stimolare l'eritropoiesi (in particolare eritropoietina) sono tali da escludere assolutamente una assunzione contestuale o immediatamente precedente al momento in cui si rilevano valori di ematocrito fuori dalla norma (cfr. in proposito ilPage 350 parere del prof. Sante Tura, ematologo di indiscussa fama e competenza, ma il dato si può dire che appartenga alla sfera del notorio).

Poiché è altrettanto indiscusso che il dato di fatto da cui prende l'avvio l'indagine torinese è costituito dal valore di ematocrito rilevato a Pantani a seguito del ricovero ospedaliero in Torino, conseguente al grave incidente stradale patito nella fase terminale della gara Milano-Torino, la condotta consistente nel compimento di atti fraudolenti finalizzati al «raggiungimento di un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione» (secondo il contestato art. 1 L. 401/89), non può in alcun modo collocarsi in territorio di competenza della procura subalpina.

Le modalità di assunzione dell'eritropoietina - che presuppongono un periodo di terapia di almeno un mese, per riprendere il parere del prof. Tura - valutate anche in relazione al calendario di gare in cui fu impegnato l'atleta nel 1995, prima della partecipazione alla Milano-Torino, il 18 ottobre 1995 (vedi p. 3 dell'allegato 1, richiesta alla Procura di Torino), non consentono di identificare con certezza il luogo in cui (si badi, secondo una tesi di accusa, in fatto, assolutamente infondata), sarebbe stata realizzata quella serie di comportamenti (una terapia) che ha prodotto l'alterazione dei valori di ematocrito accertata poi presso l'ospedale Le Molinette di Torino.

Da queste premesse, la necessità di rivolgersi ai criteri di competenza sussidiari di cui all'art. 9 c.p.p. In particolare a quello di cui al secondo comma, dovendosi escludere l'invocabilità di quello dettato dal primo comma (l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione od omissione), e questo in considerazione della inequivoca struttura della fattispecie ipotizzata, di cui ci occuperemo sub 2), nel dimostrare l'infondatezza delle obiezioni formulate nel provvedimento di rigetto della Procura della Repubblica di Torino. Ma prima sono utili alcune ulteriori considerazioni.

Il problema del doping, per quello che ci interessa del doping nel ciclismo attraverso la stimolazione della eritropoiesi, è argomento, per così dire, all'ordine del giorno. Dei suoi risvolti penalistici, riguardanti in particolar modo l'illecito previsto dall'art. 1 della legge del 1989 contro le frodi sportive, si ha una costante informazione giornalistica: indagini sono condotte, per quello che ci consta, dalle procure di Ferrara, Brescia e Bologna.

Ebbene, cosa possiamo ricavare da queste vicende parallele. Anzitutto, ma il dato è solo indirettamente pertinente al problema di competenza che ci occupa in questo momento e ci limitiamo, pertanto, ad allegare memoria difensiva già prodotta all'autorità giudiziaria di Torino...

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