DECRETO 3 aprile 2012 - Riconoscimento, alla sig.ra Ilchenko Liudmyla, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di biologo. (12A04549)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Ilchenko Liudmyla, nata il 29 aprile 1976 a Borzna (Ucraina), cittadina ucraina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di biologo, ai fini dell'accesso all'albo dei «biologi - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico quadriennale «Dyplom Specialista» in biologia presso la Universita' statale di Kharkiv, rilasciato nel giugno 1999;

Considerato che, secondo la dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Kiev, detto titolo e' abilitante per l'esercizio in Ucraina della professione di biologo, insegnante di biologia e di chimica;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012, nella quale e' emerso che la formazione accademica della richiedente non e' paragonabile a quella richiesta in Italia ad un biologo iscritto nella sezione A dell'albo;

Preso atto che le lacune riscontrate sono tali da non poter essere colmate da misure compensative;

Preso atto altresi' che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa per l'iscrizione nella sezione B del...

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