LEGGE 31 marzo 1966, n. 205 - Riconoscimento di qualifica ai licenziati degli istituti professionali

Coming into Force07 Maggio 1966
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/04/22/066U0205/CONSOLIDATED/20091214
Published date22 Aprile 1966
Enactment Date31 Marzo 1966
Official Gazette PublicationGU n.98 del 22-04-1966
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.

L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varra' 61 fini dei rapporti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore ad un anno.

Tale qualifica va trascritta sul libretto di lavoro, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a...

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