DELIBERAZIONE 25 novembre 1998 - Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998. (Deliberazione n. 1/CIR/98)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 25 novembre 1998; Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CE, relativa alla "Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni" (Open Network Provision); Vista la direttiva della Commissione 90/388/CE, relativa alla "Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni"; Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni; Vista la direttiva della Commissione 97/13/CE relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)"; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE, relativa alla "Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale"; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'"Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 7 e 8, commi 26 e 31 e l'art.

5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie"; Vista la raccomandazione della Commissione 98/195/CE dell'8 gennaio 1998 relativa a "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti; Vista la raccomandazione della Commissione 98/322/CE dell'8 aprile 1998 relativa a "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilita' dei costi)" ed i successivi aggiornamenti; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, recante "Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il provvedimento del Ministero delle comunicazioni in data 3 aprile 1998 relativo alla determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni"; Vista l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia (offerta di riferimento) pervenuta all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (Autorita') in data 24 luglio 1998; Vista la propria delibera in data 30 luglio 1998 con la quale l'Autorita' ha disposto l'avvio di un'istruttoria per la verifica del rispetto delle disposizioni normative e la valutazione dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a, numeri 7) e 8) della legge n.

249/1997; degli articoli 4, commi 9, 12 e 16, e dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997; dell'art.

14, comma 8, del decreto ministeriale 23 aprile 1998; Sentita la societa' Telecom Italia in sede di audizione in data 22 settembre 1998; Sentiti i seguenti operatori titolari di una licenza individuale per operare nel settore delle telecomunicazioni in Italia: WorldCom, RSL COM in data 22 settembre 1998; Colt Telecom, Swisscom, Infostrada, Global One, Citytel, Skipper in data 23 settembre 1998; Albacom, Wind, OPI, Teleglobe e Tiscali in data 24 settembre 1998 e vista la documentazione da essi presentata; Vista la documentazione presentata da Telecom Italia in data 24 luglio 1998, 7 agosto 1998, 31 luglio 1998 e 21 ottobre 1998; Visti gli atti del procedimento; Udita la relazione alla Commissione dell'ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (Autorita') nella seduta della Commissione del 20 ottobre 1998; Vista la decisione assunta nella riunione del 28 ottobre 1998, nella quale e' stato approvato il relativo schema di provvedimento; Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato pervenuto all'Autorita' in data 20 novembre 1998; Visto il parere della Commissione europea (DG IV e DG XIII) pervenuto all'Autorita' in data 23 novembre 1998; Udita la relazione finale alla Commissione dell'ing. Vincenzo Monaci; Considerando quanto segue: 1. Diritti e obblighi di negoziare l'interconnessione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1998 hanno il diritto e, se richiesto, l'obbligo di negoziare l'interconnessione e l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni i seguenti operatori: a) operatori che forniscono reti di telecomunicazioni pubbliche fisse o mobili che prestano servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico; b) operatori che forniscono linee affittate; c) operatori autorizzati in ambito nazionale a fornire circuiti internazionali di telecomunicazioni; d) operatori di telecomunicazioni autorizzati ad interconnettersi. Con riferimento agli operatori di cui al punto d), l'Autorita' valutera' caso per caso, sulla base degli investimenti e del livello di sviluppo della concorrenza e del mercato, la possibilita' di rilasciare o meno l'autorizzazione all'interconnessione.

In base all'art. 4, comma 1, lettera i) del decreto ministeriale 25 novembre 1997 gli operatori titolari di una licenza individuale (di cui all'art. 2, commi 2 e 3, dello stesso decreto ministeriale 25 novembre 1997) sono obbligati a negoziare, ove applicabile, l'interconnessione con gli operatori a), d) di cui sopra, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.

318/1997.

Il diritto dei nuovi operatori di reti e dei fornitori di servizi di telefonia vocale di collegare le proprie reti e i rispettivi servizi alla rete pubblica esistente nei punti di interconnessione richiesti risulta cruciale nella fase di transizione verso un mercato effettivamente e pienamente concorrenziale. L'interconnessione dovrebbe in linea di massima essere oggetto di trattativa tra le parti, fatta salva l'applicazione delle regole di concorrenza.

Tuttavia, dato lo squilibrio esistente nel potere di contrattazione dei nuovi operatori rispetto all'operatore ex monopolista, che conserva una posizione di dominanza in virtu' dei diritti speciali e di esclusiva del passato, la regolamentazione impone obblighi specifici all'operatore avente notevole forza di mercato, al fine di assicurare le necessarie condizioni per la creazione di una rete aperta di telecomunicazioni.

  1. Obbligo per Telecom Italia di pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento.

    La direttiva 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa all'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni, stabilisce, all'art. 18, comma 2, l'obbligo delle autorita' nazionali di regolamentazione di notificare alla Commissione europea l'elenco degli organismi di telecomunicazioni che possiedono, all'interno di ciascun paese membro, una "notevole forza di mercato".

    In base ai criteri individuati per l'identificazione di tali organismi, cosi' come espressi nell'art. 4, comma 3, della suddetta direttiva, la normativa nazionale, all'art. 1, comma 1, lettera am) del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, stabilisce i criteri per l'individuazione degli operatori aventi "notevole forza di mercato". Ai sensi di tale normativa, la societa' Telecom Italia e' stata notificata alla Commissione europea come avente "notevole forza di mercato" nel mercato delle reti telefoniche pubbliche fisse, dei servizi di telefonia vocale, delle linee affittate ed, in particolare, nel mercato dell'interconnessione, con la determinazione del Ministero delle comunicazioni, in funzione di Autorita', in data 3 aprile 1998.

    Ai sensi di tale determinazione, in base all'art. 4, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art.

    14, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, la societa' Telecom Italia e' obbligata a provvedere alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento.

    Telecom Italia aveva gia' presentato una prima offerta di riferimento, nel luglio 1997, ai sensi dell'art. 4-bis, n. 2, della direttiva 90/388/CEE, come modificato dalla direttiva 96/19/CE, che obbligava gli organismi di telecomunicazioni a pubblicare condizioni uniformi di interconnessione con i componenti funzionali di base delle loro reti di telefonia vocale entro il 1 luglio 1997, in conformita' con le esigenze del mercato.

    L'art. 15 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 imponeva agli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato l'obbligo di adeguare la propria offerta di riferimento, se gia' presentata, sulla base delle disposizioni contenute in tale decreto, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1998.

    La societa' Telecom Italia, nel rispetto di tale termine, ha presentato una nuova offerta di riferimento all'Autorita' il 24 luglio 1998.

  2. Obblighi di Telecom Italia nella definizione dell'offerta di riferimento.

    Un quadro di riferimento generale per l'interconnessione alle reti pubbliche ed ai servizi di telecomunicazioni aperti al pubblico e' necessario al fine di garantire l'interoperabilita' tra servizi.

    Condizioni di interconnessione ed interoperabilita' eque, proporzionali e non discriminatorie sono...

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