LEGGE 9 novembre 1961, n. 1242 - Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale

Coming into Force22 Dicembre 1961
Published date07 Dicembre 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/12/07/061U1242/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date09 Novembre 1961
Official Gazette PublicationGU n.304 del 07-12-1961
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per lo svolgimento di ricerche e studi necessari alla periodica revisione e pubblicazione della farmacopea ufficiale, prevista dall'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528, il Ministro per la sanita' si avvale di una Commissione permanente di cui fanno parte persone anche estranee all'Amministrazione dello Stato, particolarmente esperte nelle varie materie oggetto delle ricerche e degli studi.

Per esigenze funzionali la Commissione permanente puo' essere ripartita in gruppi di lavoro.

La Commissione permanente e' costituita con provvedimento del Ministro per la sanita' che nomina altresi' un presidente scelto fra i componenti della Commissione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art 2.

Per la fase istruttoria e di relazione dei lavori di competenza della Commissione permanente possono essere utilizzati, a titolo di incarico, i membri della Commissione medesima nonche' estranei all'Amministrazione dello Stato.

Il Ministro per la sanita', con proprio decreto da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro, determina per ciascun esercizio finanziario il contingente degli incaricati; con lo stesso o con successivo decreto interministeriale saranno determinati il compenso ed il trattamento da attribuire agli incaricati stessi in relazione alle prestazioni ed ai compiti ad essi affidati.

Art 3.

La spesa relativa fara' carico ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanita', al quale saranno trasferiti i fondi stanziati ai capitoli 18 e 75 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1960-61 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT