LEGGE 7 novembre 1942, n. 1528 - Modificazioni agli articoli 124 e 167 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Coming into Force22 Gennaio 1943
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date07 Novembre 1942
Published date07 Gennaio 1943
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1943/01/07/042U1528/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.4 del 07-01-1943
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Gli articoli 124 e 167 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, sono sostituiti dai seguenti: Art. 124. - Il Ministero dell'interno ogni cinque anni rivede e pubblica la farmacopea ufficiale. A questa sono allegati: a) l'elenco dei prodotti che il farmacista non puo' vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialita' medicinali; b) l'elenco dei prodotti la cui vendita e' subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta, e da trattenersi dal farmacista, anche quando, detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialita' medicinali. Art. 167. - E' data facolta' al Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', di stabilire a quali delle specialita' medicinali debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al pubblico, la disposizione contenuta nella lettera c) dell'art. 123, relativa all'obbligo da parte del farmacista della conservazione della ricetta originale nel caso di somministrazione di veleni. E' data altresi' facolta' al Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', di sottoporre all'obbligo della presentazione di ricetta medica la vendita di specialita' medicinali la cui somministrazione, o per la loro composizione o per l'indicazione di uso, richieda speciale cautela. Il Ministro per l'interno, sentito il...

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