DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 1997, n. 468 - Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196

Coming into Force23 Gennaio 1998
End of Effective Date23 Settembre 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/01/08/097G0509/CONSOLIDATED/20151001
Published date08 Gennaio 1998
Enactment Date01 Dicembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.5 del 08-01-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante delega al Governo per la revisione della disciplina dei lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Acquisito il parere della competente Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizione

  1. Si definiscono lavori socialmente utili le attivita' che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilita' collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro.

  2. Le attivita' di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente tipologia:

    1. lavori di pubblica utilita' mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6 mesi, realizzati alle condizioni di cui all'articolo 2;

    2. lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi;

    3. lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorita' per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;

    4. prestazioni di attivita' socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7.

  3. Le attivita' indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 sono definite mediante la predisposizione di appositi progetti.

  4. Fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attivita' di cui al comma 1 e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attivita', le regioni possono dettare norme in materia. Le competenze attribuite dal presente decreto alle Commissioni regionali per l'impiego ed agli organismi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono conferite, in base ai criteri e secondo i tempi previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai competenti organismi degli enti locali.

  5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'utilizzazione dei lavori socialmente utili come strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialita', anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo.

  6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, altresi', al monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante delega al Governo per la revisione della disciplina dei lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Acquisito il parere della competente Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizione

  1. Si definiscono lavori socialmente utili le attivita' che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilita' collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro.

  2. Le attivita' di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente tipologia:

    1. LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81;

    2. LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81;

    3. LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81;

    4. prestazioni di attivita' socialmente utili da parte di titolari

    di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7.

  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81.

  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81.

  5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'utilizzazione dei lavori socialmente utili come strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialita', anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo.

  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2000, N. 81.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150

Art 2.

Lavori di pubblica utilita'

  1. I progetti di lavori di pubblica utilita' sono attivati nei settori della cura della persona; dell'ambiente, del territorio e della natura; dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

    1. cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonche' interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;

    2. raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall'amianto;

    3. miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo;

    4. piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nelle citta' e centri minori, in particolare di montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo.

  2. I progetti di cui al comma 1 sono altresi' attivati nei settori ed ambiti previsti dalla legislazione regionale emanata ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

  3. Per una piu' efficace attuazione dei progetti di cui al comma 1, lettera a), i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere affiancati da volontari anziani appartenenti alle associazioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, ai quali puo' essere corrisposto un rimborso spese a carico degli enti utilizzatori.

  4. I progetti di lavori di pubblica utilita' prevedono l'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attivita' stabili nel tempo e devono, a tal fine, contenere un piano d'impresa relativo alle attivita' che si intendono promuovere alla fine del progetto. I progetti sono corredati da dichiarazione scritta attestante la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del progetto di nuove attivita' stabili nel tempo, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministeri interessati, anche su proposta delle regioni e degli enti locali. Le medesime agenzie possono accertare i predetti presupposti mediante la documentata fornitura di assistenza tecnica alla definizione del progetto. I soggetti promotori possono modificare, entro sei mesi dall'avvio del progetto, i termini del piano d'impresa, fatti salvi gli impegni occupazionali, per giustificate esigenze intervenute in corso di esecuzione del progetto di lavori di pubblica utilita' cui il piano e' collegato, previa relativa certificazione ad opera della medesima agenzia di promozione e lavoro che ha gia' rilasciato la dichiarazione scritta. Le modifiche sono...

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