LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1065 - Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta

Coming into Force01 Gennaio 1972
End of Effective Date31 Dicembre 1980
Published date17 Dicembre 1971
Enactment Date06 Dicembre 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/12/17/071U1065/CONSOLIDATED/19811202
Official Gazette PublicationGU n.318 del 17-12-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Disciplina dell'ordinamento finanziario)

L'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta e' disciplinato dalla presente legge.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1981, N.690

Art 2.

(Entrate della Regione)

La Regione provvede al suo fabbisogno finanziario:

  1. con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonche' da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti;

  2. con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con l'attivita' amministrativa da essa svolta, nonche' con i contributi e le assegnazioni dello Stato.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1981, N.690

Art 3.

(Partecipazione al gettito di imposte erariali)

Sono attribuiti alla Regione i nove decimi del gettito:

  1. delle imposte erariali sui redditi dominicali ed agrari dei terreni e sul reddito dei fabbricati situati nel territorio regionale, nonche' dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso situati nello stesso territorio;

  2. dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta complementare sul reddito, delle imposte sullo societa' e sulle obbligazioni nonche' delle addizionali istituite con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e con legge 10 dicembre 1961, n. 1346, riscosse nel territorio regionale;

  3. delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale dell'asse ereditario, di registro e ipotecarie e delle relative addizionali istituite con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e con legge 10 dicembre 1961, n. 1346, riscosse nel territorio regionale; dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella all'importazione, riscossa nel territorio regionale;

    delle imposte di bollo, della tassa di bollo sui documenti di trasporto, delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, nonche' del diritto addizionale di cui all'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, riscossi nel territorio regionale;

  4. delle tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione;

  5. dell'imposta erariale riscossa nel territorio regionale per l'energia elettrica ed il gas ivi consumati;

  6. delle imposte di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra e sui filati riscosse nel territorio regionale;

  7. dei proventi del monopolio sui tabacchi per le vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

  8. del lotto, al netto delle vincite, riscosso nel territorio regionale;

  9. dei canoni annuali riscossi dallo Stato per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico.

    E' altresi' attribuita alla Regione una quota commisurata ai nove decimi del gettito delle imposte di fabbricazione sulla benzina, sugli oli di gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati, non in esenzione fiscale, dagli impianti di distribuzione stradale - situati nel territorio regionale - quali rilevati dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1981, N.690

Art 4.

(Partecipazione al gettito dei proventi doganali)

In attesa dell'attuazione del regime di zona franca, previsto dall'articolo 14 dello statuto regionale, sono devoluti alla Regione i nove decimi dei proventi doganali riscossi nella Valle relativi alle imposte erariali sul consumo del caffe' e del cacao, ai dazi doganali, alle sovraimposte di confine e ai diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti animali.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1981, N.690

Art 5.

(Modalita' di devoluzione delle quote di compartecipazione)

La devoluzione alla Regione delle quote di proventi erariali indicata agli articoli 3, primo comma, e 4 viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

Nel relativo ammontare sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della Regione ad uffici situati fuori del territorio medesimo.

E' escluso dalla devoluzione alla Regione il gettito derivante dalle ritenute per imposte erariali effettuate nel territorio regionale su emolumenti comunque corrisposti ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici aventi la sede e l'organizzazione amministrativa centrale fuori del territorio regionale.

L'intendenza di finanza di Aosta provvedera' mensilmente, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, a corrispondere alla Regione le quote dei proventi ad essa spettanti - a norma dell'articolo 3, primo comma, e dell'articolo 4 - sulla base dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nella coesistente sezione di tesoreria provinciale e dei versamenti di cui al secondo comma.

La stessa intendenza provvedera' altresi' a corrispondere annualmente alla Regione, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, il provento di cui all'articolo 3, secondo comma, determinato con le modalita' ivi indicate.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1981, N.690

Art 6.

(Riparto dei redditi soggetti a imposta di ricchezza mobile)

Per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento dei redditi imponibili procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto e' comunicato alla Regione...

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