Art
1.
L'addizionale, istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1967, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, gia' modificata con decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, e' estesa alla imposta sulle societa' ed e' elevata di cinque centesimi per ogni lira di imposta.
L'addizionale medesima per l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario e' aumentata di un centesimo per ogni lira d'imposta.
L'aumento dell'addizionale di cui al primo comma, non si applica sulla imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, sull'imposta reddito agrario, nonche' sulla imposta di ricchezza mobile a carico dei prestatori di lavoro subordinato, limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento.
Art
2.
Le disponibilita' dell'articolo 1 si applicano sui tributi esigibili dal 1 gennaio 1961, ancorche' riferentesi a periodi d'imposta anteriori alla data medesima. Le stesse disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge sulle imposte di registro, di successione ed ipotecaria e sull'imposta sul valore globale netto dell'asse creditario.
Per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte e per le ritenute di imposta stabilite dagli articoli 126, 127, 128, 143 e 273 dei testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aumento disposto dall'articolo 1 si applica dal 1 gennaio 1962.
Art
3.
Per la riscossione della addizionale o dell'aumento della addizionale dovuta sui tributi esigibili nell'anno 1961, che siano stati gia' iscritti a ruolo o versati alle tesorerie provinciali alla data di entrata, in vigore della presente legge, si provvede a mezzo di ruoli speciali, riscuotibili in tre rate bimestrali uguali.
Art
4.
Il maggior provento, derivante dall'applicazione della presente legge, e' riservato all'Erario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi...