COMUNICATO - Comunicato relativo al decreto rettorale 28 maggio 2007 recante: 'Modificazioni allo statuto'

In calce al decreto rettorale concernente le modificazioni allo statuto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2007, alla pagina 66, si intende riportato, in allegato, il seguente statuto:

Statuto

Art. 1.

  1. E' istituita l'Universita' telematica delle scienze umane "Niccolo' Cusano" di seguito denominata Universita', con sede centrale in Roma.

  2. L'Universita' nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita' e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali.

  3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Universita', ai sensi dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

  4. L'Universita' appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, comma 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed e' dotata di personalita' giuridica.

  5. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e disciplinare in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

    Art. 2.

  6. L'Universita' e' promossa e sostenuta dal Consorzio delle scienze umane con sede a Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

  7. Allo sviluppo dell'Universita' potranno altresi' concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

  8. Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

  9. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Universita' sviluppa la ricerca e svolge attivita' didattiche sperimentali nonche' attivita' a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.

  10. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.

  11. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi.

    Art. 3.

  12. Sono organi centrali della Universita':

    a) il consiglio di amministrazione;

    b) il presidente;

    c) la giunta;

    d) il rettore;

    e) il senato accademico;

    f) il nucleo di valutazione interno;

    g) il collegio dei revisori dei conti.

  13. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:

    a) i consigli di facolta';

    b) i consigli di corso di laurea;

    c) i dipartimenti.

    Art. 4.

  14. Il consiglio di amministrazione e' nominato dal Consorzio delle scienze umane ed e' cosi' composto:

    a) il presidente del Consorzio delle scienze umane o suo delegato;

    b) l'amministratore delegato;

    c) nove rappresentanti designati dal Consorzio delle scienze umane;

    d) il rettore;

    e) un rappresentante dei docenti;

    f) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica;

    g) un rappresentante designato da confindustria;

    h) il direttore amministrativo che svolge funzioni di segretario;

    i) il direttore generale.

  15. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' di importo determinato con delibera del consiglio stesso.

  16. La mancata designazione di uno o piu' componenti non inficia la validita' di costituzione del consiglio.

  17. Il consiglio di Amministrazione nomina tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' e il vice presidente. L'amministratore delegato puo' essere scelto anche al di fuori del consiglio.

  18. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni.

  19. Ad ogni scadenza del mandato il consiglio di amministrazione del Consorzio delle scienze umane attiva le procedure per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Universita' telematica delle scienze umane.

    Art. 5.

  20. Spettano al consiglio di amministrazione i piu' ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Universita'. Il consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Universita', al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

  21. Il consiglio di amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e ne assicura lo svolgimento delle attivita', ferme restando le competenze del senato accademico e dei consigli di facolta' per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico.

    Il consiglio di amministrazione:

    a) delibera l'indirizzo generale dello sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali e ne delibera i relativi programmi;

    b) nomina il rettore tra le personalita' del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro;

    b.1 delibera l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;

    b.2 sentito il parere del rettore, nomina un rettore vicario tra personalita' di riconosciuto valore scientifico, imprenditoriale, culturale e del lavoro, che esercita le funzioni del rettore per apposita delega o in caso di assenza o impedimento dello stesso o per cessazione anticipata della carica del rettore;

    b.3 sentito il parere del rettore, nomina uno o piu' pro-rettori tra i docenti dell'Ateneo, che eserciteranno funzioni su specifiche deleghe del rettore;

    b.4 nomina i presidi delle facolta';

    b.5 nomina i direttori di dipartimento;

    c) provvede a maggioranza dei propri componenti in ordine alle modifiche del presente statuto secondo le norme vigenti;

    d) delibera su proposta del senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo secondo le norme vigenti;

    e) nomina il direttore amministrativo;

    f) nomina l'amministratore delegato;

    g) nomina il comitato tecnico organizzatore;

    h) nomina il direttore generale;

    i) nomina il presidente, i membri del nucleo di valutazione di Ateneo, nonche' il collegio dei revisori;

    j) approva i ruoli organici del personale docente, approva le chiamate dei professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori e i collaboratori ed esperti linguistici, esperti della materia, anche per le...

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