DECRETO RETTORALE 14 luglio 2008 - Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 19 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Universita' di Trento emanato con decreto rettorale n. 316 del 30 aprile 2004 e, in particolare, gli articoli 38 e 39;

Vista la delibera assunta in data 13 marzo 2008 dal consiglio di amministrazione integrato - ai sensi dell'art. 40 della legge n. 590/1982, in merito all'approvazione delle modifiche di statuto.

Acquisito, secondo quanto previsto dall'art. 40 della legge n. 590/1982, il parere della provincia autonoma di Trento espresso nella seduta della giunta provinciale del 29 aprile 2008, registro delibera 1080, protocollo n. 28.

Preso atto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca con propria nota del 30 giugno 2008, protocollo n. 1732 e delle successive rettifiche in relazione al carattere residenziale dell'ateneo che comporta per gli accessi l'applicazione della legge istitutiva 14 agosto 1992, n. 590;

Ritenuto di fare propria l'osservazione ministeriale riferita all'art. 1, comma 5: «Aggiungendo la locuzione - nel rispetto delle norme vigenti -»;

Tutto cio' premesso;

Decreta:

  1. A far data dal presente decreto e' emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento, secondo il testo allegato che forma parte integrante del presente decreto (allegato 1).

    Trento, 14 luglio 2008

    Il rettore: Bassi

    Allegato 1

    STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI

    DI TRENTO

    Disposizioni generali

    Art. 1.

    Istituzione e autonomia dell'universita'

  2. L'Universita' di Trento, di seguito denominata universita', e' dotata di speciale autonomia, secondo i principi della legge 14 agosto 1982, n. 590 oltre che della legge 9 maggio 1989, n. 168, al fine di corrispondere alla particolare situazione autonomistica locale secondo la tradizione storica e la speciale tutela costituzionale che la garantisce.

  3. Essa opera osservando le norme del presente statuto, dei regolamenti di ateneo e dei regolamenti interni di ciascuna struttura, proseguendo e sviluppando l'esperienza della Libera Universita' degli studi di Trento.

  4. L'universita' garantisce la liberta' di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione.

  5. L'universita', per il raggiungimento delle proprie finalita', opera con il concorso degli studenti, dei professori, dei ricercatori e del personale amministrativo e tecnico, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona, promuovendo le pari opportunita' e valorizzando le differenze ai sensi della vigente legislazione nazionale e comunitaria.

  6. L'Universita' ha sede in Trento e puo' istituire sedi decentrate in tutto il territorio della provincia, nel rispetto delle norme vigenti.

    Art. 2.

    Funzione dell'universita'

  7. L'universita' ha per scopo lo sviluppo e la diffusione del sapere mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento e dello studio, nonche' la preparazione all'esercizio degli uffici e delle professioni.

  8. L'universita', sede primaria di ricerca e di formazione scientifica, promuove e coordina le attivita' didattiche, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze, la formazione permanente e l'aggiornamento professionale.

  9. L'universita' promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione della Costituzione e delle vigenti leggi. In tale ambito organizza le attivita' di tutorato e di orientamento degli studenti, anche in collaborazione con altri enti.

  10. L'universita' persegue l'alta qualita' nella ricerca scientifica e nell'insegnamento e ne valuta il conseguimento attraverso il riconoscimento della comunita' scientifico-accademica nazionale ed internazionale.

  11. L'universita' favorisce la partecipazione degli studenti alle attivita' universitarie, riconoscendo e valorizzando il contributo dei singoli, delle libere forme associative e di volontariato che concorrono in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'ateneo, secondo modalita' dettate dai regolamenti di ateneo e delle singole strutture didattiche.

  12. L'universita' concorre, nella propria autonomia, all'individuazione ed al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio economico del territorio.

  13. L'universita' promuove la cooperazione culturale e scientifica nazionale ed internazionale; favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie, con particolare attenzione alle aree confinanti, anche mediante il reciproco conferimento e riconoscimento di titoli di studio.

    Organi centrali di ateneo

    Art. 3.

    Organi centrali di ateneo

  14. Sono organi centrali di ateneo:

    1. il rettore;

    2. il presidente del consiglio di amministrazione;

    3. il consiglio di amministrazione;

    4. il senato la accademico;

    5. la commissione per la ricerca scientifica;

    6. il nucleo di valutazione;

    7. il consiglio degli studenti;

    8. il collegio dei revisori.

    Art. 4.

    Rettore

  15. Il rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dura in carica quattro anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta.

  16. I candidati devono depositare la candidatura, il programma ed il curriculum. Programma, curriculum e candidature devono essere depositate nei termini indicati nel provvedimento di indizione delle elezioni per consentire la pubblica discussione all'interno del corpo elettorale.

  17. L'elettorato attivo per l'elezione spetta:

    1. ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori di ruolo;

    2. al personale amministrativo e tecnico con contratto di lavoro dipendente. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 4% dei voti esprimibili dalle altre componenti. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all'unita' piu' vicina;

    3. ai membri del consiglio degli studenti;

    4. al rappresentante dei dottorandi di ricerca in consiglio di amministrazione.

  18. Il rettore viene eletto nelle prime tre votazioni a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati piu' votati nell'ultima votazione.

  19. Il rettore e' proclamato dal Ministro competente.

  20. Il rettore esercita le funzioni demandategli dalla legislazione vigente, dal presente statuto e quelle delegategli dal consiglio di amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 41, lettera b), della legge 14 agosto 1982, n. 590.

  21. In particolare il rettore:

    1. ha la rappresentanza legale dell'universita';

    2. emana i regolamenti e gli altri provvedimenti a carattere generale;

    3. esercita il potere conferitogli dall'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 in materia di finanziamento dell'universita';

    4. cura la realizzazione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione;

    5. garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all'interno dell'ateneo;

    6. propone al consiglio di amministrazione le linee, i criteri ed i vincoli per la programmazione annuale e pluriennale;

    7. predispone, coadiuvato dal e dalla commissione per la ricerca scientifica per le parti di loro competenza, il programma di sviluppo pluriennale e la proposta di bilancio di previsione annuale dell'ateneo, corredata da una relazione sulla programmazione;

    8. ai fini della realizzazione delle attivita' di cui ai punti f) e g), dispone e si avvale della valutazione della qualita' delle attivita' didattiche, scientifiche e amministrativo-gestionali dell'ateneo secondo criteri e metodi coerenti con quanto indicato all'art. 2, comma 4 e all'art. 10, comma 2;

    9. predispone, coadiuvato dal direttore generale i piani generali di organizzazione dei servizi d'ateneo;

    10. puo' convocare riunioni congiunte del senato accademico e della commissione per la ricerca scientifica, in cui puo' anche proporre l'istituzione di sottocommissioni al fine di istruire e formulare proposte su temi di comune interesse alla didattica e alla ricerca;

    11. predispone una relazione annuale sullo stato dell'ateneo da allegare al bilancio consuntivo con riferimento agli obiettivi raggiunti nell'anno precedente;

    12. in caso di necessita' e di indifferibile urgenza puo' assumere i necessari provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione riferendone per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;

    13. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

  22. Il rettore nomina tra i professori ordinari e straordinari dell'Universita' il pro-rettore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

  23. Il rettore puo' nominare, fra i professori di ruolo, altri pro-rettori e delegare proprie funzioni ad essi ed al pro-rettore vicario.

    Art. 5.

    Composizione del consiglio di amministrazione

  24. Il consiglio di amministrazione e' composto da ventisette membri:

    1. il rettore;

    2. il pro-rettore vicario;

    3. tre professori ordinari o straordinari;

    4. tre professori associati;

    5. tre ricercatori universitari;

    6. due studenti;

    7. un studente iscritto al dottorato di ricerca;

    8. il direttore generale;

    9. due membri del personale amministrativo e tecnico di ruolo;

    10. un membro nominato dalla provincia autonoma di Trento;

    11. un membro nominato dalla regione Trentino-Alto Adige;

    12. un membro nominato dal comune di Trento;

    13. un membro nominato dal comune di Rovereto;

    14. due membri nominati dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca scientifica che non rivestano uffici di ruolo presso le universita' o istituti superiori;

    15. un membro nominato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Trento;

    16. due membri, nominati dalla provincia autonoma di Trento, uno su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori maggiormente rappresentative ed uno su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali degli imprenditori maggiormente rappresentative;

    17. un membro nominato dall'istituto Trentino di cultura fondazione Bruno Kessler.

  25. I membri di cui alle lettere da j) a q) non devono ricoprire posti di ruolo presso l'ateneo. I membri...

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