DECRETO RETTORALE 14 marzo 2012 - Emanazione del nuovo Statuto. (12A03184)

IL RETTORE

Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1982, ed in particolare l'art. 5 che ha istituito, tra l'altro, questa Universita' statale;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed, in particolare, l'art. 6;

Visto il proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996, con il quale e' stato emanato lo Statuto di Ateneo;

Vista la legge n. 240 del 29 dicembre 2010 e successive modificazioni, che ha definito nuove Regole di governance degli Atenei, da recepire attraverso la revisione degli Statuti;

Atteso che questo Ateneo, a seguito dell'esame svolto, per gli aspetti di competenza, dall'apposita Commissione all'uopo costituita, e dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, nelle rispettive sedute del 24 agosto 2011 e 25 agosto 2011, ha varato il nuovo testo statutario, al fine di conformarsi alla riforma universitaria introdotta con la citata legge n. 240/2010;

Atteso che tale testo e' stato trasmesso, con nota del 25 agosto 2011 prot. n. 6125 al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (M.I.U.R.), per il previsto controllo di legittimita' e di merito ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989;

Atteso che il M.I.U.R., all'esito del controllo, con nota prot. n. 5414 del 23 dicembre 2011, ha fatto pervenire le proprie osservazioni in merito al testo statutario;

Preso atto del contenuto delle osservazioni ministeriali;

Vista la deliberazione del Senato Accademico del 14 febbraio 2012 che, tenuto conto delle predette osservazioni , ha approvato l'adozione definitiva del nuovo Statuto dell'Universita' degli studi «G. d'Annunzio» di Chieti-Pescara, adeguato ai sensi della legge n. 240/2010, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2012;

Sentito il Direttore Generale;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato il nuovo Statuto dell'Universita' degli studi «Gabriele d'Annunzio» di Chieti-Pescara, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Chieti, 14 marzo 2012

Il rettore: Cuccurullo

Allegato

Statuto dell'Universita' degli studi «Gabriele d'Annunzio»

Chieti-Pescara

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Denominazione e sede

L'Universita' degli Studi «Gabriele d'Annunzio» di Chieti-Pescara e' un'Istituzione di alta cultura, con personalita' giuridica di diritto pubblico.

L'Ateneo, istituito dall'art. 5 della legge 14 agosto 1982, n. 590, ha la propria sede legale in Chieti e opera nelle sedi istituzionali di Chieti e Pescara.

Il sigillo dell'Universita', che si ispira alla scultura di Pietro Cascella collocata nei campus di Chieti e di Pescara, riproduce la testa della dea Minerva su capitello semplice che porta l'iscrizione «Universita' degli Studi "G. d'Annunzio"», con sovraimpresso l'acronimo «Ud'A».

Art. 2.

Finalita'

L'Universita', in conformita' ai principi della Costituzione, ha come proprio fine la ricerca scientifica e la formazione, ritenute tra loro inscindibilmente legate, nonche' - per i corsi di laurea che la contemplano - l'assistenza sanitaria.

L'Ateneo promuove lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze e del sapere critico e libero da ogni condizionamento ideologico, politico ed economico ed organizza la formazione e l'istruzione superiore con il concorso responsabile dei docenti, degli studenti e del personale dirigente e tecnico-amministrativo, garantendo ai singoli professori e ricercatori ed alle strutture scientifiche e didattiche la liberta' di ricerca e di insegnamento, nonche' la piena autonomia nell'organizzazione del lavoro, nella scelta dei contenuti e dei metodi.

L'Universita' promuove il trasferimento del sapere scientifico per favorire il progresso culturale, civile ed economico della societa', anche nella prospettiva dell'interazione tra le culture e della generazione di spinoff.

Art. 3.

Autonomia e fonti

L'Universita' e' dotata di autonomia scientifica, didattica, normativa, organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile.

Il presente Statuto, adottato in attuazione dell'art. 33 della Costituzione e ai sensi e per gli effetti della legge 30 dicembre 2010, n. 240, costituisce l'espressione fondamentale dell'ordinamento autonomo della Universita' «Gabriele d'Annunzio».

L'Universita' detta le norme regolamentari, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui agli articoli 69 e ss. del presente Statuto, per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 2 dello Statuto stesso e ispira la propria azione a criteri di sostegno della ricerca di base, qualita' e promozione del merito, conformandosi ai principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza amministrativa.

Art. 4.

Diritto allo studio

L'Universita', in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia di diritto agli studi universitari:

  1. promuove e realizza, anche con il concorso della Regione e degli altri enti territoriali, ovvero di altri enti pubblici e privati, i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo l'esercizio del diritto allo studio;

  2. organizza attivita' e servizi per l'orientamento agli studi universitari, anche con la collaborazione degli studenti;

  3. favorisce iniziative volte ad agevolare la formazione culturale e professionale degli studenti, anche mediante l'insegnamento a distanza.

    Art. 5.

    Collaborazioni istituzionali, federazioni e fusioni di Atenei

    L'Universita', nel rispetto delle finalita' istituzionali di cui all'art. 2 del presente Statuto, assume iniziative scientifiche e didattiche (anche congiunte) con enti e strutture, pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, stipulando con i medesimi convenzioni o accordi di collaborazione.

    L'Ateneo promuove e attua sul territorio ogni collegamento con enti e strutture, pubblici e privati, finalizzato a valorizzare l'attivita' scientifica, didattica e assistenziale.

    L'Universita' puo' federarsi ovvero fondersi con altri Atenei, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, nelle forme e nei limiti previsti dalla legislazione vigente. La federazione puo' avere luogo altresi' tra l'Universita' ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi comprese le scuole speciali di tecnologia (Istituti Tecnici Superiori).

    Art. 6.

    Capacita' negoziale

    L'Universita' e' legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, nel rispetto della legislazione vigente e delle norme di contabilita' pubblica.

    L'Ateneo puo' inoltre costituire fondazioni e partecipare ad organismi societari di capitale, associativi e consortili, anche di diritto privato, sia in Italia, sia all'estero, concorrendo a mantenere e migliorare gli equilibri economici e finanziari necessari all'ordinato perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, nel rispetto delle leggi ed in conformita' ai principi di efficacia, efficienza ed economicita'. Le somme acquisibili a qualsiasi titolo dagli organismi partecipati saranno destinate unicamente a finalita' istituzionali, e l'Universita' non potra' in nessun caso assumere l'impegno e l'onere della copertura delle perdite sofferte da detti organismi.

    Sempre che sussista e venga attestata la convenienza economica e la conformita' a un pubblico interesse, nell'esercizio della propria capacita' negoziale l'Universita' puo', in particolare:

  4. accettare transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;

  5. stipulare contratti che prevedano la concessione di fideiussioni e il pagamento di penalita' di ammontare massimo definito, nei limiti fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';

  6. utilizzare i propri marchi in proprio o concederne a terzi la licenza d'uso, nonche' acquisire o concedere spazi pubblicitari, fatto salvo il decoro dell'Universita' ed il rispetto per le proprie finalita' istituzionali;

  7. avvalersi della fondazione Universita' «Gabriele d'Annunzio», istituita ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le finalita' di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254;

  8. partecipare a gare di appalto per la fornitura di servizi, consulenze e progettazione compatibili con le proprie attivita' istituzionali, purche' cio' non sia di pregiudizio alla liberta' di ricerca e di insegnamento e allo svolgimento delle relative attivita', in base a criteri di qualita' e merito, efficacia ed efficienza.

    L'Universita', infine, allo scopo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e per far fronte a specifiche esigenze didattiche, puo' stipulare, su richiesta dei Dipartimenti interessati, contratti per attivita' di insegnamento, nel rispetto dei limiti e delle procedure disciplinati dall'art. 23 della legge n. 240 del 2010.

    Art. 7.

    Attivita' culturali, ricreative e sociali

    L'Universita' promuove attivita' a scopo culturale, ricreativo e sociale per il personale universitario e per gli studenti, comprese quelle gestite in forma autonoma, anche predisponendo le strutture necessarie e attraverso servizi adeguati ed eventuali contribuzioni.

    L'Ateneo favorisce iniziative senza fini di lucro, anche autogestite dagli studenti, nel settore della cultura, degli scambi culturali, delle attivita' sportive e del tempo libero; promuove la costituzione di associazioni di ex-allievi finalizzate al mantenimento di rapporti con l'Ateneo e al sostegno delle sue attivita' di sviluppo.

    L'Universita' puo' attivare forme di collaborazione con associazioni e cooperative, anche studentesche, per supportare i propri servizi.

    Nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, l'Ateneo puo' altresi' promuovere ed...

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